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Il decreto Semplificazioni (DL 77/2021) ha modificato in modo significativo l’articolo 119 del DL 34/2020.

In particolare, secondo quanto disposto dall’art. 33, comma 1, lettera c) del DL 77/2021, “il comma 13-ter è sostituito dal seguente: (…) Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380."

L’obbligo della sola attestazione del titolo abitativo si traduce nel nuovo modello CILA-SUPERBONUS. Tale modello al punto “f) Attestazioni relativamente alla costruzione/legittimazione dell’immobile”, permette di indicare il titolo e di dichiarare, al punto “1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere”, la semplice descrizione degli interventi. Viene meno, pertanto, l’obbligo di depositare gli elaborati di progetto, nei quali si presentava lo stato attuale dell’immobile e poi le modifiche che si intendeva effettuare. Se l’immobile aveva delle difformità rispetto a quelle risultanti da quanto presente negli archivi del comune è evidente che di fatto il proprietario denunciava le difformità. Il decreto semplificazioni permette, quindi, anche in caso di difformità edilizie, di poter usufruire del superbonus 110 e di non decadere dallo stesso (la difformità non è una causa di decadenza). Tuttavia, tale intervento normativo ha valenza esclusivamente per l’applicazione del superbonus 110%.

Tale disposizione tuttavia, non si applica:

- per gli interventi relativi alla demolizione e ricostruzione;

- per gli edifici abusivi. In questo caso, infatti, non è possibile presentare la CILA – SUPERBONUS e compilare il punto f). Le cause di decadenza L’articolo 49 del Testo Unico in materia di edilizia prevede che “fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici”

Decadenza

Secondo quanto previsto dal decreto semplificazioni, “per gli interventi di cui al presente comma la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

a) mancata presentazione della CILA;

b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;

c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14” (si tratta delle attestazioni rese da tecnici abilitati circa la congruità dei costi e la sussistenza dei requisiti tecnici degli interventi di efficienza energetica/ miglioramento sismico ai fini superbonus al 110%).

La risposta del MEF

Il coordinamento della norma fiscale, con la norma urbanistica ha in ogni caso creato molti dubbi in merito alla possibilità di ottenere il superbonus 110 nonostante gli abusi. In relazione a queste problematiche è stata presentata una interrogazione parlamentare alla Camera dei deputati (5-06630 dell’8/9/21) a cui ha risposto il MEF con risposta pubblicata nel bollettino in Commissione VI (Finanze) il 15 settembre 2021. La domanda riguardava la “(…) possibilità di accedere al beneficio del Superbonus per un condominio provvisto di concessione edilizia e di titolo abitativo, costruito in difformità dal progetto originario, insanabile da un punto di vista urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento dei condomini dopo aver pagato la relativa sanzione prevista dal comune di appartenenza (…)”. Il MEF risponde citando l’art. 119, comma 13-ter così come modificato dal decreto semplificazioni. In altre parole, anche nel caso di abuso insanabile, l’agevolazione del superbonus non è preclusa.

Il potere del Comune

L’art. 119 del DL 34/2020 prevede al comma 13-quater: “fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento”. Il Comune, come sottolineato dalla norma stessa, mantiene il potere di effettuare i controlli. Quindi, prima di presentare la documentazione, sarebbe meglio aver chiaro se vi sono delle difformità! L’abuso, infatti, è comunque riscontrabile confrontando la documentazione presentata e il precedente titolo edilizio. Ci sono, infatti, altri rischi da valutare oltre alla perdita delle agevolazioni fiscali, le sanzioni penali e quelli civili.

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