Articoli

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E del 25 giugno 2021, ha affrontato il tema delle agevolazioni fiscali su interventi di ristrutturazione, nel caso in cui l’immobile oggetto di intervento sia adibito promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale.

In particolare, devo essere ridotte del 50% le detrazioni spettanti in caso:

- di intervento di sistemazione del verde e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;

- di interventi ammessi al Superbonus;

- di interventi antisismici e dal 1 luglio 2020 anche quelli che fruiscono del Superbonus.

Risulta difficile capire quali siano le motivazioni per le quali l’agenzia delle entrate ha “esteso” la riduzione del bonus in caso di promiscuità anche agli interventi antisismici (ordinari). La lettura della norma in materia (vedasi articolo 16, commi 1 bis – 1 septies, del DL 63/2013) infatti, prevede un unico limite: l’ubicazione dell’immobile nelle zone sismiche 1, 2 o 3. Mentre, possono usufruire dell’agevolazione sia i soggetti IRPEF che i soggetti IRES per qualsiasi tipologia di immobile, non solo quelli civili abitativi. La posizione dell’Agenzia, pertanto, non si coordina con il dettato normativo.

L’art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) stabilisce che: “(…) se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento”. In altre parole, per gli interventi di ristrutturazione che danno diritto alla detrazione del 50% delle spese sostenute (con un limite di spesa pari a euro 96.000,00) la detrazione deve essere ridotta alla metà.

Non subiscono, invece, nessuna riduzione, le detrazioni spettanti in caso:

- di interventi di riqualificazione energetica “(…) che danno diritto alla detrazione attualmente disciplinata dall’art. 14 del D.L. n. 63 del 2013 (Eco bonus)” (Circolare 7/E 2021). In questo caso, infatti, la detrazione spetta sia a soggetti IRPEF che a soggetti IRES e per qualunque tipo di immobile;

- di bonus mobili. L’art. 16, comma 2, del DL 63/2013 introducendo questo tipo di bonus prevede esplicitamente che lo stesso si applichi per coloro che effettuano interventi di ristrutturazione. Pertanto, si ritiene che anche per questo bonus non vi sia alcun vincolo in merito alla tipologia dell’immobile;

- di bonus facciate, che si applica a “(…) qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali” (Guida agenzia delle entrate).

Hai delle domande?

Scrivici

CONDIVIDI