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Il 22 luglio è stata approvata la legge di conversione con modifiche del DL 73/2021. Un punto sicuramente interessante concerne il recupero dell’iva sui crediti non riscossi nelle procedure concorsuali (modifica necessaria per adeguare la disciplina italiana a quella comunitaria). 

Nello specifico la norma modifica l’articolo 26 del DPR 633/72, riformulando il comma 2 e inserendo il nuovo comma 3-bis. Quindi, “se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25”. Il riferimento alle procedure concorsuali, nella precedente formulazione della norma, era contenuto al comma 2 e poneva un limite importante poiché per poter emettere una nota di variazione era necessario che la procedura concorsuale fosse infruttuosa.

Questo ovviamente ampliava i tempi per il recupero dell’iva. 

Infatti nel caso di fallimento, il mancato pagamento si realizza:

- a seguito della ripartizione finale dell’attivo (ris. 5. 5.2009, n. 120/E);

- oppure, in mancanza, con la scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento.  

Nella nuova formulazione, al comma 3-bis, viene specificato che il diritto a portare in detrazione l’iva si applica anche al caso in cui, il mancato pagamento del corrispettivo, derivi dal fatto che il cessionario o committente: 

a) “(…) è assoggettato a una procedura concorsuale (…)” e nello specifico a partire dalla data in cui è assoggettato “(…) o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti (…), o dalla   data   di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato (…)”.

b) “(…) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose."  Il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale a partire dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento, del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, ecc … (nuovo articolo 10-bis del decreto).

Viene inoltre precisato, al comma 5, che in caso di procedure concorsuali non vi è l’obbligo da parte del “(…) cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione (…)” di “(…) registrare la variazione (…)”.  Tali disposizioni trovano applicazione per le procedure concorsuali “(…) avviate in seguito alla data di entrata in vigore della presente norma”. 

Entro quando si può emettere la nota di accredito? Vale il termine generale previsto dall'art. 19 del DPR 633/72, ovvero entro il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è iniziata la procedura concorsuale. 

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