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L’argomento è già stato oggetto di trattazione nei precedenti articoli (si veda la sezione tags popolari covid), il presente articolo vuole invece soffermarsi sull’opportunità di cedere il credito di imposta a terzi quale forma di parziale pagamento di un debito.

NORMA DI RIFERIMENTO:

D.L. 34 /2020 art. 122 comma 2 lettere a) e b)

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 01.07.2020

Circolare Agenzia Entrate 14/E 06.06.2020

 

È riconosciuto a favore dei soggetti che utilizzano beni immobili non abitativi per lo svolgimento della loro attività, il credito di imposta denominato “bonus canoni di locazione”.

L’agevolazione, al verificarsi di determinate condizioni, spetta per i mesi di:

marzo – giugno 2020 in generale per tutte le attività

aprile – luglio 2020 per le imprese turistico – ricettive con attività stagionale

ottobre – dicembre 2020 per tutti i soggetti oggetto delle restrizioni previste dal DPCM 24.10.2020 (DL 137/2020 Tabella 1;  Tabella 2 aventi sede operativa in zone “rosse”)

marzo 2020-aprile 2021 per le imprese turistico- ricettive, agenzia viaggio e tour operator.

 

I soggetti beneficiari del credito di imposta possono optare nel periodo 13.07.2020 – 31.12.2021 per la cessione del credito totale o parziale ad altri soggetti.

Affinchè la cessione abbia effetto è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate, utilizzando esclusivamente il servizio web presente nella propria area riservata, l’apposito modello “Comunicazione della cessione dei crediti di imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19”.

 

È possibile pertanto effettuare la cessione del credito anche a favore del locatore quale titolo di pagamento del canone.

In questo caso il canone si considera pagato al momento dell’efficacia della cessione ed il conduttore è tenuto al versamento della differenza tra il totale canone dovuto (o totale fattura) ed il bonus ceduto.

A tal proposito si richiama la Circolare dell’Agenzia Entrate n. 14/E 06.06.2020  “….. Diversamente, nelle ipotesi in cui il pagamento non è ancora avvenuto non sarà possibile fruire in via anticipata del credito; resta ferma tuttavia la possibilità di cedere il credito d’ imposta al locatore a titolo di pagamento del canone. Al riguardo, si precisa che in tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. In altri termini, considerata la finalità della norma di ridurre l’onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito qui in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta….”

 

Il Cessionario (chi riceve il credito di imposta come forma di pagamento) affinché la cessione del credito sia efficace, è tenuto, a pena di inammissibilità,  ad accedere nella propria area riservata dell’Agenzia delle Entrate  ed accettare il credito di imposta.

 

A decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cessione e accettazione del credito, è possibile utilizzare il credito in compensazione nel mod. F24, esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia (Entratel – Fisconline), con codice tributo 6931 e come anno di riferimento, l’anno in cui è stata accettata la prima cessione del credito.

In luogo dell’F24 è possibile utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel corso del quale il credito è stato ceduto.

Il credito non può essere utilizzato negli anni successivi e non può essere chiesto a rimborso, la parte non utilizzata può invece essere oggetto di nuova cessione alle stesse condizioni sopra esposte.

 

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