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Nel mese di dicembre c’è stata molta confusione sull’aliquota Iva da applicare in caso di cibo venduto per asporto.

Infatti, il Mef riteneva applicabile l’aliquota del 10%, mentre l’Agenzia elle Entrate sosteneva che si dovesse applicare l’Iva in base alla merce venduta (perché l'asporto non è somministrazione di servizi). La questione viene risolta con la Legge di Bilancio 2021 dove, all’art. 1 comma 40 è previsto che “(…) la nozione di preparazioni alimentari di cui al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto”. L’interpretazione fornita è di tipo autentico, pertanto, per cui le consegne a domicilio o per asporto di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del consumo immediato si applica l'aliquota IVA del 10% come per la ristorazione.

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