Spin-off compendio immobiliare affittato alla beneficiaria: non c’è alcun vantaggio fiscale indebito nella scissione parziale proporzionale. La finalità dell’operazione è di dividere le attività.
- Scritto da Dott.ssa Anna Sgambaro

L’agenzia delle entrate con la risposta all’interpello n. 553 del 23 novembre 2020 si esprime su un caso di scissione parziale proporzionale e, in base a quanto documentato dall’istante, ritiene l’operazione “(…) non (…) in contrasto con le finalità di alcuna disposizione normativa fiscale ovvero di alcun principio dell'ordinamento tributario”.
Il caso esposto
La società Alfa Srl porrà in essere una scissione parziale proporzionale in favore della società Beta Srl (costituita nel 2004). La società BETA Srl svolge un’attività commerciale negli immobili di proprietà della società scindenda. “In particolare, il processo di riorganizzazione (…) prevede un'operazione di spin-off immobiliare attraverso il quale la società istante trasferisce il compendio immobiliare (…) attualmente dato in locazione (…) alla società beneficiaria (…) in favore della BETA s.r.l.”. In questo modo verrà separata “(…) l'attività di commercio all'ingrosso (…)” e si potrà “(…) ottimizzare e controllare al meglio la redditività delle due attività”. Il compendio immobiliare verrà traferito in continuità dei valori contabili e fiscali della scindenda. Le società sono e continueranno ad essere partecipate al 100% da Gamma Srl. Tale operazione si rende necessaria per razionalizzare le “attività tra le società del gruppo e fisiologica per consentire il passaggio generazionale”.
Il parere dell’Agenzia
“Sulla base delle dichiarazioni e delle affermazioni dell'istante nonché dell'analisi delle argomentazioni contenute nell'istanza di interpello, si ritiene che l'operazione di scissione parziale proporzionale descritta, non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale "indebito", costituito da "benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario", risultando esclusivamente preordinati alla divisione delle due attività commerciali: l'attività ... e l'attività di...”.