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La circolare 15/E del 12/7/2018 dell’Agenzia delle Entrate, così come il parere n. 10 del 02/10/2020, ha stabilito che nel caso di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (lettere a e b dell'art. 3 del DPR 380/2001) in edifici a prevalente destinazione abitativa, può essere applicata l'Iva al 10% sui beni diversi dagli infissi interni ed esterni, purché siano parti staccate dagli stessi ed abbiano "una propria autonomia funzionale rispetto al bene significativo (l'infisso)."

Pertanto, se rispettano tale principio si può applicare l'Iva 10% sulla fornitura e posa di:

- Tapparelle, scuri o veneziane;

- Zanzariere e grate di sicurezza;

- Frangisole;

- tende oscuranti a rullo per esterni (tende a tessuto tecnico alternative alle tapparelle);

- tende esterne (quali tendone a braccio estensibile, tendone a caduta, tendone a lucernario, tendone a pergolato, con requisiti prestazionali di cui alla normativa UNI EN 13561);

- dispositivi di protezione solare, con i requisiti di benessere termico e visivo di cui alla normativa UNI EN 14501, applicabile a tutti i tipi di chiusure oscuranti, tendoni e tende.

Il valore di questi beni rientra nel calcolo del valore del servizio ad Iva 10% che si computa per il calcolo dell'Iva mista sull'infisso.

Esempio

Infisso euro 1.000,00;

Manodopera euro 400,00;

Tapparella euro 100,00.

In questo caso verrà applicata l’Iva al 10% su 500,00 (manodopera + tapparella), Iva 10% su 500,00 (valore infisso pari a valore manodopera + tapparella) e Iva 22% su 500 (restante parte valore infisso).

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