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Il D. Lgs. 117/2017 ha istituito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con lo scopo di di uniformare le regole ed il sistema pubblicitario del comparto non profit: il registro assorbirà gli attuali registri di settore previsti per associazioni di promozione sociale (APS), organizzazioni di volontariato (ODV) e ONLUS creando un sistema nazionale di registrazione e controllo.

NORMA DI RIFERIMENTO:

D.lgs. 117/2017 CTS

Decreto Ministeriale n. 106/2020

Cos’è

Il D. Lgs. 117/2017 ha istituito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) con lo scopo di di uniformare le regole ed il sistema pubblicitario del comparto non profit: il registro assorbirà gli attuali registri di settore previsti per associazioni di promozione sociale (Aps), organizzazioni di volontariato (Odv) e Onlus creando un sistema nazionale di registrazione e controllo. Possono accedere al Runts tutti gli enti di carattere privato, diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. L’iscrizione nel Runts dà diritto ad una serie di agevolazioni previste per il terzo settore e dà la possibilità di stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali ritenuti di interesse generale.

Organizzazione e funzionamento

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020 il Decreto n. 106 del 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dando concreta attuazione a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore. Il Decreto Ministeriale disciplina le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione degli enti non profit nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).

Nello specifico il Decreto definisce:

- la procedura per l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts);

- le modalità di deposito degli atti nel Registro;

- le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro.

- le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico relativamente agli Il Runts è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è gestito operativamente tramite un ufficio regionale (o provinciale, nel caso delle province autonome di Trento e Bolzano) e un ufficio statale.

Il registro è pubblico ed è accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

Esso si compone dalle seguenti sezioni:

• organizzazioni di volontariato;

• associazioni di promozione sociale;

• enti filantropici;

• imprese sociali, incluse le cooperative sociali;

• reti associative;

• società di mutuo soccorso;

• altri enti del terzo settore.

Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

Nel Runts devono risultare per ciascun ente le seguenti informazioni:

• la denominazione

• forma giuridica

• codice fiscale

• la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie

• indirizzo pec e telefono

• la data di costituzione

• l'oggetto dell'attività di interesse generale, il codice fiscale o la partita Iva;

• il possesso della personalità giuridica e il relativo patrimonio minimo;

• le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;

• le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.

• l’eventuale iscrizione al Registro Imprese

• l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso per il 5 per mille

• l’indirizzo del sito internet se disponibile

Aggiornamento dei dati inseriti nel Runts

Il registro deve essere costantemente aggiornato, sempre in via telematica, con tutti i fatti più rilevanti dell’ente entro 30 giorni dalla modifica: le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione; i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione; le generalità dei liquidatori; tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

Entro il 30 giugno di ogni anno l’ente deve depositare il bilancio, i rendiconti della raccolta fondi e se previsto il bilancio sociale.

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, l'ufficio del registro diffida l'ente del terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi i quali l'ente, se non adempie, è cancellato dal registro. Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni sono responsabili gli amministratori e le violazioni sono sanzionate.

Effetti

L'scrizione al Runts ha effetto costitutivo per l'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) nonché per l'acquisizione della personalità giuridica e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici di carattere fiscale previsti dal Codice del Terzo Settore e dalle vigenti disposizioni in favore degli enti.

Vantaggi

Gli Enti iscritti godranno di agevolazioni finanziarie mediante l’accesso al credito agevolato ed ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo (ex art. 67 e 69 Cts) e di agevolazioni civilistiche in base al privilegio generale sui beni mobili del debitore ex art. 2751 bis C.C, di cui godranno i crediti delle Odv ed Aps ai sensi dell’art. 68 Cts.

È previsto l’utilizzo agevolato dei locali: la norma specifica che le sedi e i locali in cui gli enti del terzo settore svolgono l’attività istituzionale sono sempre compatibili con le disposizioni d’uso ministeriali, indipendentemente dalla destinazione urbanistica degli stessi.

È prevista la possibilità di utilizzare in forma gratuita immobili messi a disposizione dallo stato, dalle Regioni, dalle Province Autonome e dagli Enti Locali per manifestazioni e iniziative temporanee. È possibile, inoltre, stipulare contratti di comodato con i suddetti enti o prendere in concessione beni culturali che siano immobili statali ai fini della riqualificazione degli stessi.

Per l’acquisto, recupero, restauro e adeguamento immobili sono previste tutte le agevolazioni riservate ai privati come per esempio il Superbonus.

Vincoli

Statuto: deve essere conforme alle regole del Cts, con il rapporto previsto fra ricavi di attività di interesse generale e diverse.

Aggiornamento dati: obbligo del costante aggiornamento dei dati inseriti nel registro.

Libri sociali: l’ente dovrà tenere tutti i libri sociali previsti e cioè il libro degli associati o aderenti, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, il libro dell’eventuale organo di controllo.

Contabilità e bilancio: obbligo di tenuta contabilità, redazione bilancio e se previsto del bilancio sociale con relativi depositi.

Raccolta fondi: obbligo rendicontazione e deposito

Pubblicazione emolumenti: per gli enti con oltre 100.000 euro di fatturato obbligo di pubblicare sui siti dell’ente o della rete gli emolumenti degli organi sociali e dei compensi erogati a qualsiasi titolo agli associati.

Organo di Controllo: nomina dell’organo di controllo e revisore al superamento per due esercizi consecutivi dei parametri previsti dall’artt. 30 e 31 Cts.

Controllo triennale: previsto dall’art. 21 Dm 106/2020

A.S.D.: rinuncia alle disposizioni fiscali di cui alla legge 398/91.

Da quando il Runts sarà operativo?

Dal momento della pubblicazione in Gazzetta del decreto DM 106/2020 parte il processo di implementazione della piattaforma telematica che si concluderà 180 giorni dopo.

Il registro quindi sarà operativo da metà aprile 2021.

Già dai primi mesi del 2021 dovrebbe iniziare la trasmigrazione automatica dei dati degli enti iscritti nel registro delle Aps e Odv ed a partire da tale data saranno “cancellati” i registri ove sono attualmente iscritte le Odv e le Aps.

Gli uffici del Runts avranno a disposizione 180 giorni per verificare la sussistenza dei requisiti di iscrizione e chiedere eventuali integrazioni documentali. In tal caso entro 60 giorni dalla richiesta gli enti dovranno trasmettere le informazioni/documenti mancanti pena la mancata iscrizione al Runts.

Invece, per quanto riguarda le Onlus, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito l’elenco degli enti iscritti nell’anagrafe Onlus relativi al giorno precedente il giorno di operatività del Runts e comunicherà i dati degli enti iscritti al Runts.

Ciascuna Onlus successivamente all’inserimento nel sito dell’agenzia e fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore dei nuovi regimi fiscali, presenterà la domanda per l’iscrizione al Runts evidenziando la sezione in cui vuole essere iscritta.

L’anagrafe delle Onlus continuerà ad esistere fino al 1° gennaio dell’anno successivo al rilascio dell’autorizzazione UE sulle norme fiscali del Codice del Terzo Settore.

Tali soggetti continueranno ad applicare fino a tale data la disciplina di cui al D.Lgs n. 460/1997.

Quanto detto vale ai fini delle imposte dirette mentre ai fini delle indirette e delle disposizioni di vantaggio (come le erogazioni liberali) si segnala che le norme sono operative già dal 1°gennaio 2018 per Onlus, Odv e Aps.

Da quando la riforma sarà a pieno regime?

Indipendentemente dall’istituzione del Runts ed alla sua attivazione, la riforma non sarà pienamente operativa nello stesso anno.

La partenza definitiva richiederà di attendere il via libera della Commissione europea con riferimento ai regimi forfetari di determinazione del reddito.

Sarà quindi necessario attendere comunque l’anno successivo.

Facciamo un esempio: se il parere positivo della UE dovesse arrivare durante l’anno 2022, la piena operatività della riforma sarà comunque rinviata al 1° gennaio 2023.

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