Articoli

Il 5 ottobre 2020 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti ministeriali del 6 agosto 2020.

Nello specifico:

1) il DM “Requisiti”, relativo agli interventi di riqualificazione energetica (elencati all’art. 2) e alle caratteristiche tecniche che gli interventi devono avere (con l’indicazione anche dei limiti quantitativi e alla documentazione necessaria). Questo DM entra in vigore dal 6 ottobre 2020;

2) il DM “Asseverazione”, relativo ai requisiti che devono avere per l’appunto le asseverazioni richieste per poter usufruire del super bonus.Questo DM entra in vigore dal 20 ottobre 2020.

L’art. 12, comma 1 del DM 6 agosto 2020 “Requisiti” dispone: “le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all'entrata in vigore del presente decreto. Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 26 febbraio 2007”.

La data di inizio lavori può essere dimostrata – ove prevista – dalla data di deposito della relazione tecnica (di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192). Si tratta della relazione che deve essere depositata contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori o alla domanda della abitabilità.

Il successivo comma 2 stabilisce che: “(…) al fine di accedere alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 119 del Decreto Rilancio, permane l'obbligo previsto all'art. 8 di acquisire l'asseverazione che comprenda, nei casi previsti dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (…)”. Pertanto, se i lavori di riqualificazione energetica sono iniziati antecedentemente al 6 ottobre 2020, ma si vuole usufruire del super bonus 110, rimane l’obbligo di acquisire le asseverazioni (di cui al DM relativo).

Hai delle domande?

Scrivici

CONDIVIDI