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La legge di conversione del DL 34/2020 (L. 77/2020 pubblicata il 18 luglio sul supplemento Ordinario n. 25 della Gazzetta Ufficiale n. 180) ha modificato in modo rilevante l’art. 119, intitolato “Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”.

L’Agenzia delle Entrate a fine luglio ha pubblicato una guida relativa al Superbonus e una circolare ad agosto (24/2020). Infine in data 8 agosto è stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia sulle modalità di cessione del credito.

Il 5 agosto 2020 sono stati firmati i decreti attuativi “asseverazioni” e “requisiti” relativi agli “(…) interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal decreto Rilancio (…)”.

I REQUISITI SOGGETTIVI

I soggetti

I soggetti che possono beneficiare della detrazione del 110% sono:

- i condomini;

- le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari. La Guida dell’Agenzia delle Entrate ha ribadito che i titolari di reddito d’impresa o professionale possono essere beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni;

- gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società - le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte e dalle associazioni di promozione sociale (quindi ONLUS, OdV e APS)

- le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Nel nuovo comma 10 dell’art. 119 del DL 34/2020 le persone fisiche possono usufruire della detrazione “limitatamente a un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio”.

Per gli interventi sulle parti comuni, quindi, dovrebbero beneficiare della detrazione al 110% anche gli immobili interamente posseduti da un unico proprietario, che, seppur composti da più unità immobiliari, giuridicamente non rappresentano un condominio. Ai sensi del comma 15-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 (inserito in sede di conversione) la detrazione del 110% non si applica alle unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminente pregio artistico o storico).

Il titolo di detenzione

Il “superbonus” spetta, come avveniva per l’ecobonus, ai soggetti che sostengono la spesa sull’unità immobiliare detenuta:

- a titolo di proprietà o altro diritto reale (proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, ecc.);

- in forza di un contratto ad effetti obbligatori (es. locazione, anche finanziaria, e comodato). In questo caso i detentori devono avere l’autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del proprietario e, in caso di comodato, il contratto (come specificato nella Guida dell’Agenzia delle Entrate) deve essere regolarmente registrato;

- o dai familiari del possessore o detentore dell’immobile.

I detentori devono avere l’autorizzazione del proprietario a eseguire i lavori. Nella risposta all’interrogazione parlamentare 28 luglio 2020 n. 5-04433, viene precisato che il “superbonus” spetta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

Nella Circolare 24/2020 l’Agenzia delle Entrate afferma che il superbonus si applica solo sugli interventi effettuati su edifici residenziali (condominiali e unifamiliari) e unità immobiliari residenziali con relative pertinenze (site in edifici condominiali o plurifamiliari).

I REQUISITI OGGETTIVI

Gli interventi che danno diritto al Superbonus vengono chiamati “trainanti o principali”

Gli interventi trainanti

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno.

I limiti di spesa sui cui calcolare la detrazione sono:

- per edifici unifamiliari e unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari (indipendenti dal punto di vista funzionale e con uno o più accessi autonomi all’esterno), limite di spesa massima euro 50.000,00;

- per edifici composti da due a otto unità immobiliari, limite di spesa massima euro 40.000,00 (moltiplicati per il numero delle unità immobiliari);

- per edifici composti da più di otto unità immobiliari, limite di spesa massima euro 30.000,00 (moltiplicati per il numero delle unità immobiliari).

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

I limiti di spesa sui cui calcolare la detrazione sono:

- per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari, limite di spesa massima euro 20.000,00 (moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio)

- per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari, il limite di spesa massima è euro 15.000,00 (moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio). La detrazione è riconosciuta “(…) anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito”;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. Il limite di spesa su cui calcolare la detrazione è di euro 30.000 ed “(…) è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito”.

d) interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013

La legge di conversione ha introdotto i limiti di spesa massima sopra indicati, oltre al quale non spetta la detrazione. Tali limiti vengono definitivi in ragione al tipo di intervento effettuato e al tipo di immobile sul quale si realizza l’intervento. Tale limite deve leggersi in questo senso: se è di euro 50.000,00, vuol dire che se la spesa supera i 50.000,00, tutto quello che eccede non dà diritto alla detrazione. Se la spesa fosse di euro 60.000,00, la detrazione del 110% sarebbe comunque calcolata nel limite di euro 50.000,00 (ovvero potrei detrarre euro 55.000,00). In merito a tali limiti l’Agenzia, con Circolare 24/2020, ha fornito con un esempio una sua lettura “per scagioni”. “(…) Nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro per 8 (320.000 euro) e 30.000 euro per 7 (210.000 euro)”. Da una prima lettura del decreto, invece, sembrava che – proprio in ragione al concetto di limiti – il calcolo da effettuarsi per questo esempio fosse 30.000,00 euro per il numero delle unità immobiliari.

I lavori trainati che danno diritto alla Superbonus

Realizzare gli interventi trainanti determina la possibilità di usufruire della detrazione al 110% non solo per gli stessi, ma anche:

- per tutti gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (che a sua volta rinvia all’art. 1 comma 48 L. 220/2010 e quindi all’art. 1, commi 344-347 della Legge 296/2006, oltre che schermature solari di cui all’allegato M al DLgs. 311/2006, micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, ecc.);

- per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013;

“- impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del DPR n. 412 del 1993;

-sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi”.

Questi interventi si definiscono trainati. C’è una condizione da rispettare per essere definiti trainati e per poter, pertanto, usufruire di una maggiore aliquota di detrazione: gli interventi devono essere congiunti. “(…) Tale condizione si considera soddisfatta se «le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti” (Circolare 24/2020 dell’Agenzia delle Entrate).

Vi è solo un caso in cui non vale questa regola. Infatti se l'edificio è sottoposto “(…) ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1 (…)”.

In merito agli impianti solari fotovoltaici e ai sistemi di accumulo integrati questi lavori potranno usufruire della detrazione del 110% solo se eseguiti congiuntamente a quelli trainanti e se l’energia non autoconsumata verrà ceduta al GSE. “La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a euro 48.000, e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare. Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo, è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all’articolo 3, comma 1, lett. d), e) ed f) del d.P.R. n. 380 del 2001”.

Tutti gli interventi trainanti e trainati devono:

- rispettare i requisiti previsti comma 3-ter articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 (apposito decreto da emanarsi ad opera del Ministero dello sviluppo economico per ora ci si riferisce ai decreti già emanati);

- assicurare (questo vale soltanto per gli interventi di efficentamento energetico) complessivamente il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio (determinata rispetto all’APE). In questo caso è difficile pensare all’effettuazione esclusiva di un intervento trainante per ottenere questo risultato (difficilmente cambiare solo la caldaia potrà garantirmi l’efficientamento energetico richiesto).

Lavori in corso al 1 luglio 2020

Per definire appieno il concetto di “congiunti”, l’Agenzia delle Entrate fa un esempio. “Se il contribuente ha sostenuto spese per interventi trainanti (ad esempio per il rifacimento del cd. “cappotto termico” o la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) a marzo 2020 e, pertanto, non ammesse al Superbonus, non potrà beneficiare di tale agevolazione neanche per le spese sostenute per la sostituzione delle finestre o per l’installazione di impianti fotovoltaici (interventi trainati) ancorché i relativi pagamenti siano effettuati successivamente all’entrata in vigore delle agevolazioni in commento, ad esempio, a settembre 2020” (Circolare 24/2020). Viceversa appare corretto affermare che se le spese per il “cappotto termico” sono realizzate dopo il 1 luglio 2020, ma i lavori di riqualificazione energetica sono iniziati antecedentemente (esempio spese per la sostituzione infissi già sostenute a gennaio 2020), sia la spesa per il “cappotto termico” che eventuali ulteriori spese sostenute nel periodo previsto per l’agevolazione, sempre se rientranti tra quelle trainate (esempio isolamento del tetto, istallazione pannelli fotovoltaici effettuati a settembre 2020) possano beneficiare del superbonus

LA MISURA DELLA DETRAZIONE

La detrazione si applica nella misura del 110 per cento “(…) per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo”.

La ripartizione della detrazione in cinque anni, secondo un interpretazione letterale della norma, spetta solo agli interventi trainanti: per gli altri interventi di riqualificazione energetica effettuati in concomitanza con quelli trainanti, spetta la detrazione del 110%, in 10 anni, nel rispetto – ovviamente – dei limiti indicati dalla norma (art. 1 Legge finanziaria 2007, commi dal 344 al 347).

L’Agenzia delle Entrate ha fornito una diversa interpretazione. Infatti, in alcuni esempi forniti nella guida pubblicata a fine luglio sia l’intervento trainante che quello trainato sono ripartiti in cinque anni. Nello specifico: “sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei requisiti richiesti del decreto Rilancio. Pertanto, potrà beneficiare del Superbonus. A fronte di spese pari a 25.000 euro (cappotto termico) e 10.000 euro (caldaia e infissi), beneficerà di una detrazione, pari al 110% di 38.500 euro (110%), da ripartire in 5 quote annuali da 7.700 euro” Questa interpretazione è stata ribadita nella Circolare 24/2020: “la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e si applica alle spese sostenute, per interventi “trainanti” e “trainati”, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi”.

Pertanto, se in una villetta unifamiliare viene effettuato l’intervento di cui al punto a) (cappotto e isolamento del tetto), per euro 50.000,00 la detrazione spetta del 110% divisa in cinque anni (quindi si detraggono euro 55.000,00). Congiuntamente vengono realizzati interventi di riqualificazione energetica, per i quali la detrazione massima può essere di euro 100.000,00 (quindi spesa sostenuta massima di euro 90.909,09), in cinque anni.

Il sostenimento della spesa

La Circolare n. 24/2020 evidenzia che per individuare il periodo d’imposta in cui imputare le spese si considera:

-"per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento”, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.

- “per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti”. Tuttavia, se si considera che “per le spese sostenute da soggetti diversi dalle imprese individuali, dalle società e dagli enti commerciali relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, la data di bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino”, sorgono dei dubbi sul trattamento delle medesime spese in capo alle imprese.

In caso di interventi sulle parti comuni degli edifici le imprese devono computare in detrazione la spesa in ragione del criterio di competenza, quando in realtà, era ormai chiaro che in caso di condomini ci si dovesse riferire alla data di bonifico effettuato dal condominio.

ALTERNATIVE ALL’UTILIZZO DEL CREDITO: CESSIONE O SCONTO

I soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 le seguenti spese:

- recupero del patrimonio edilizio (interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici);

- riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus (interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico);

- adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus

- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;

- installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus;

- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici26, compresi quelli che danno diritto al Superbonus; possono scegliere due distinte opzioni.

Nello specifico, possono optare per:

- “(…) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati.”

- “la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni”.

“Le modalità di esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”.

E’ possibile optare anche per la cessione in base allo stato di avanzamento lavori.

Con il Provvedimento dell’8 agosto 2020 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per comunicare la cessione del credito specificando che:

-la Comunicazione è inviata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 15 ottobre 2020;

- la Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione;

- la Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet (in caso di cessione del credito la domande viene trasmessa da chi appone il visto di conformità);

- per gli interventi di cui al punto 2.1, lettera a) dell’art 119 (interventi trainanti e interventi di efficientemento energetico), “la Comunicazione è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione ivi prevista”.

DECRETI ATTUATIVI MISE E PROVVEDIMENTI DELL’AGENZIA: INTERVENTI, MASSIMALI DI COSTO E ADEMPIMENTI PER USUFRUIRE DEL SUPER BONUS

L’articolo 119, comma 13 prevede “ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121” l’asseverazione di tecnici abilitati e rinviano alla emanazione di un “(…) decreto del Ministro dello sviluppo economico, (…) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (…)”, nel quale siano “(…) stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative (…)”.

Il 5 agosto 2020 sono stati firmati i decreti attuativi “asseverazioni” e “requisiti” relativi agli “(…) interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal decreto Rilancio (…)”.

Il decreto “requisiti” del MISE, all’art. 2 (“tipologia e caratteristiche degli interventi”) elenca tutti gli interventi di riqualificazione energetica (quello globale, gli interventi sull’involucro, collettori solari, Impianto di climatizzazione invernale, building automation). La tabella B, richiamata dall’art. 3 del decreto, indica per ciascuno degli interventi di cui all’art. 2, i valori di detrazione massima ammissibile (es. 100.000,00 euro per la riqualificazione globale, detrazione del 65% da ripartire in 10 anni). L’art. 3, inoltre, rinviando al punto 13 della tabella A, esplicita che “per gli interventi di cui all’art. 119, commi 1 e 2 del Decreto rilancio (…) il tecnico abilitato (…) assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento (…)”.

I massimali di costo Vi sono dei criteri rispetto ai quali valutare il rispetto dei costi massimali (tabella A punto 13 del decreto):

a) “i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi mesi delle opere compiute riportati nei prezziari predisposti da regioni (…)”. In alternativa “(…) ai suddetti prezziari, il tecnico può rifarsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia”.

b) Nel caso in cui i prezziari di cui alla lettera a) non riportino le voci "(…) il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica (…)";

c) "sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1 (ovvero gli interventi di riqualificazione energetica globale) gli oneri per le prestazioni professionali (…)”. In questo caso si dovrà far riferimento ai valori massimi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016.

Il sostenimento di spese superiori a quelle previste dal decreto impedisce il rilascio dell’asseverazione da parte del professionista. Pertanto, se la spesa sostenuta supera i limiti non sarà possibile usufruire della detrazione, di tutta la detrazione. In questo caso i tecnici abilitati dovranno infatti asseverare il mancato superamento delle soglie di costo previste per i vari interventi nonché il rispetto dei requisiti specifici.

Considerato che l’asseverazione sulla congruità delle spese può essere sostituita da una dichiarazione da parte del fornitore o dell’istallatore, l’allegato I riporta i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a tale dichiarazione.

Gli adempimenti

L’art. 6 del decreto requisiti del MISE indica gli adempimento necessari per poter beneficiare delle detrazioni per la riqualificazione energetica.

Nello specifico il contribuente deve:

- depositare in Comune, nei casi previsti, la relazione tecnica di cui all’art. 8 comma 1 del DLgs. 192/2005 o un provvedimento regionale equivalente (la relazione tecnica è obbligatoria per beneficiare del superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020);

- acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti, per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 2 del decreto;

- acquisire l’attestato di prestazione energetica (APE), per alcuni interventi di riqualificazione energetica (come quello di riqualificazione globale o per alcuni interventi sull’involucro);

- acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;

- effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico agevolato dal quale risulti il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA, ovvero il codice fiscale del beneficiario del bonifico (prima del superbonus non era obbligatorio indicare il numero e la data della fattura). Sia nella Guida dell’Agenzia delle Entrate, che nella Circolare 24/2020 non si fa alcun riferimento all’obbligo di indicare nel bonifico il numero e la data della fattura; - conservare le fatture e le ricevute dei bonifici;

- trasmettere la comunicazione all’ENEA (scheda dati sulla prestazione energetica e scheda informativa) entro 90 giorni dalla fine dei lavori;

- trasmettere all’ENEA l’asseverazione attestante il rispetto dei requisiti di cui al decreto MISE e la congruità dei prezzi, ai fini della detrazione del 110% o della cessione/sconto. L’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, “(…) consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”.

“L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione”. “Il tecnico abilitato allega, a pena di invalidità dell’asseverazione medesima, copia della Polizza di Assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del documento di riconoscimento. (…) Il massimale della Polizza di Assicurazione è adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate (…) non può essere inferiore a € 500.000” (decreto MISE “Asseverazione”).

Certificazioni

Nel caso in cui si opti per la cessione o lo sconto della “detrazione Superbonus” (riferimento art. 121 del Decreto Rilancio) è necessario, inoltre, richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione “che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta”.Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (…). Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati".

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