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Anche per il 2020, i soggetti interessati a rientrare tra i possibili beneficiari della ripartizione del 5‰ IRPEF, devono risultare iscritti negli appositi elenchi.

 Secondo modalità analoghe a quelle previste l’anno scorso, il contribuente ha la possibilità destinare una quota pari al 5‰ dell’IRPEF a determinate Associazioni ed Enti.

Tale scelta potrà essere effettuata nell’ambito del mod. 730–REDDITI, relativo al 2019. Si rammenta che la scelta del 5‰ e quella dell’8‰, pur presentando alcune analogie, sono totalmente autonome l’una dall’altra.

Dal 2017 è stato istituito uno specifico elenco permanente degli iscritti al beneficio in base al quale non si rende necessario ripetere l’iscrizione per gli enti già iscritti. Tale elenco è consultabile nel sito dell’Agenzia delle Entrate ed è pubblicato ogni anno entro il 31/03: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/elenco-permanente-degli-iscritti

Gli enti già presenti nelle liste non devono più presentare annualmente la domanda di iscrizione, né inviare la dichiarazione sostitutiva se i dati indicati nelle liste sono corretti e se non è variato il legale rappresentante.

Per l’anno finanziario 2020, il 5 per mille è pertanto destinato, nel dettaglio, a sostegno delle seguenti finalità:

a. sostegno degli enti del volontariato:

- organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991

- Onlus - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo10 del Dlgs 460/1997)

- cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 

- organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014)

- enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997 o associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997 

- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7 della legge 383/2000)

- associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’articolo10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997

b. finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università 

c. finanziamento agli enti della ricerca sanitaria

d. sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente

e. sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale

Inoltre, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sono inserite: 

• il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). Con il DPCM 28 luglio 2016 sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme

• il sostegno agli enti gestori delle aree protette (articolo 17-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 - DPCM 22 marzo 2019).

Dati non corretti negli elenchi 

Eventuali errori riscontrati nell’elenco permanente degli iscritti o variazioni intervenute (quali denominazioni od indirizzi) possono essere comunicati entro il termine del 20 maggio 2020 dal legale rappresentante dell’ente presso la competente DRE. 

Variazione del legale rappresentante

In caso di variazione del rappresentante legale di un Ente inserito nell’elenco, il nuovo rappresentante legale, deve inviare alla competente Amministrazione la dichiarazione sostitutiva, senza ripresentare la domanda di iscrizione. In particolare, i nuovi rappresentanti legali degli Enti del volontariato devono produrre la dichiarazione sostitutiva entro il 30.06.2020. 

È possibile inviare la dichiarazione sostitutiva entro il 30.09.2020, con il versamento della sanzione pari ad € 250 ex art. 2, comma 2, DL n. 16/2012. 

Scadenza 07.05.2020 

L’iscrizione degli enti non ancora presenti nelle suddette liste deve essere presentata entro il 7 maggio 2020. Tale adempimento riguarda gli enti di nuova costituzione o quelli che non si sono ancora iscritti.

Riepilogo dei termini

31/03/2020 Pubblicazione elenco permanente 2020 iniziale 

01/04/2020 Apertura termini per presentazione di nuove domande

07/05/2020 Scadenza per la presentazione di nuove domande 

14/05/2020 Pubblicazione elenco provvisorio comprensivo delle nuove domande 

20/05/2020 Scadenza per la correzione domande e di errori riscontrati in elenco 

25/05/2020 Pubblicazione elenco aggiornato dopo le correzioni 

30/06/2020 Scadenza per l’invio delle dichiarazioni sostitutive 

30/09/2020 Scadenza per la tardiva integrazione di documenti e la regolarizzazione 

IMPORTANTE RENDICONTO DELLE SOMME RICEVUTE DA PARTE DEGLI ENTI/ASSOCIAZIONI 

Si ricorda inoltre che anche per il 2020 (come per gli anni precedenti), tutti gli Enti che hanno ricevuto il contributo del 5‰ IRPEF dovranno redigere, nonché pubblicarla nel proprio sito, entro un anno dalla ricezione delle somme un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

La redazione del rendiconto e della relazione illustrativa è obbligatoria per tutti i soggetti beneficiari del 5x1000 indipendentemente dall'ammontare del contributo percepito e dovranno essere conservati per 10 anni.

Se l’importo ricevuto è superiore ad euro 20.000 l’Ente è obbligato all’invio del rendiconto al Ministero competente entro 30 giorni dalla scadenza della redazione del rendiconto stesso.

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