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La sentenza della Cassazione n. 5289 del 26/02/2020 ha confermato l’indirizzo della giurisprudenza di merito ritenendo che la compensazione di un credito senza l’apposizione di visto è una mera violazione formale.

Il caso trattato

L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento, nei confronti di una società di capitali, per indebita compensazione del credito Iva 2009, mancando l’apposizione del visto di conformità nella dichiarazione.

Per l’annualità in questione i contribuenti – se intendevano utilizzare in compensazione crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto per importi superiori a euro 10.000,00 – dovevano apporre il visto di conformità.

La posizione dell’Agenzia L’utilizzo del credito era avvenuto in violazione dell’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7 del DL 78/2009. Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate (cfr circolare n. 10/2010 e 28/2014) considera da sempre la mancanza di apposizione del visto di conformità– ai fini sanzionatori - alla stregua di un omesso versamento. Pertanto, nell’avviso di accertamento veniva irrogata una sanzione pari al 30% del valore del credito Iva. Il ricorso in Cassazione è promosso dall’Agenzia delle Entrate con unico motivo, considerato dalla Corte non fondato.

La decisione della Corte

I Giudici ricordando “l’insegnamento di questa Corte”, dichiarano che “per configurare una violazione meramente formale occorre << la contemporanea sussistenza di un duplice presupposto, ovvero che la violazione accertata non comporti un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo>> (Cass. n. 27211/2014; 23352/2017, 14158/2018). Nel caso di specie la mancata apposizione del visto di conformità, oltre a non costituire condotta frodatoria, non ha arrecato alcun pregiudizio per le casse erariali”.

Il visto di conformità ha una specifica funzione è “quella di assicurare un controllo anticipato della esistenza e spettanza del credito compensabile mediante l’attribuzione della relativa verifica ad un professionista abilitato. L’inosservanza di tale adempimento è quindi inidonea a pregiudicare l’esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte dell’Ente accertatore”.

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