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La compensazione del credito Iva anno imposta 2019 è soggetto ai seguenti vincoli:

- compensazione orizzontale libera fino ad Euro 5.000;

- compensazione orizzontale di importi superiori ad Euro 5.000 è possibile decorsi almeno 10 giorni dall’invio della dichiarazione Iva munita di visto di conformità.

In entrambi i casi è richiesto l’invio della delega tramite i canali Entratel o Fisconline.

Nessun limite è posto in caso di compensazione verticale, ovvero la compensazione del credito Iva con debiti Iva da liquidazioni mensili o trimestrali. In questo caso si ritiene possibile la compensazione dei soli debiti sorti successivamente al credito. Così, ad esempio, è compensabile in F24, senza vincoli, il credito Iva anno 2019 con il debito Iva di gennaio 2020. Non si ritiene compensabile, senza vincoli, il credito Iva 2019 con un eventuale debito iva risultante da una liquidazione periodica dello stesso anno o precedenti (Es. Iva a credito 2019 con iva a debito non versata del mese di gennaio 2019).

Le condizioni sopra esposte devono - dal 2020 - essere coordinate con gli eventuali effetti premiali derivanti dal raggiungimento di un livello di affidabilità almeno pari ad 8 a seguito dell’applicazione degli ISA nel modello UNICO2019. In questo caso è infatti previsto:

- esonero dall’applicazione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a Euro 50.000 all’anno maturati sulla dichiarazione Iva per l’anno 2019;

- esonero dall’applicazione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a Euro 50.000 all’anno, maturato nei primi 3 trimestri del 2020;

- esonero dall’applicazione del visto di conformità, ovvero dalla presentazione di garanzie, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2019;

- esonero dall’applicazione del visto di conformità, o dalla presentazione di garanzie, per il rimborso del credito Iva infrannuale relativo ai primi 3 trimestri 2020.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/2019 ha precisato che le compensazioni e i rimborsi che possono usufruire del beneficio sono riferiti alle istanze presentate nel corso del 2020 e alle stesse cumulativamente deve far riferimento il limite dei 50mila euro.

Esempio

Soggetto con punteggio Isa pari o superiore a 8 che presenta:

- Credito Iva annuale 2019 Euro 30.000;

- Credito Iva 1° trimestre 2020 Euro 20.000;

- Credito Iva 2° trimestre 2020 Euro 20.000.

Questo contribuente potrà utilizzare in compensazione senza apposizione del visto di conformità il credito Iva annuale 2019 e il credito Iva relativo al primo trimestre 2020.

Previa presentazione della dichiarazione Iva e del modello TR. Il modello TR relativo al 2° trimestre 2020 dovrà essere dotato di visto di conformità. La circolare 20/E 2019 ha inoltre precisato che nel calcolo della soglia di esonero di 50.000 euro si devono considerare anche i rimborsi erogati liberamente ai sensi dell’art. 38-bis DPR 633/1972. In base a quest’ultima disposizione, infatti, è rimborsabile fino a 30.000 Euro il credito Iva annuale, o trimestrale, senza necessità di visto di conformità o della presentazione di garanzie. Nel caso di opzione per il rimborso del credito Iva, quindi, l’effettivo “beneficio” premiale si riduce di fatto a 20.000 Euro.

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