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La sostituzione delle finestre può rientrare nella riqualificazione globale al 65%.

La sostituzione delle finestre può rientrare nella riqualificazione globale al 65%. Risposta affermativa, a meno che vengano rispettate determinate condizioni.

Dal 1° gennaio 2018 (e in teoria le stesse considerazioni valgono anche il 2019, in base al Ddl di bilancio 2019 in corso di esame parlamentare) spetta una diversa detrazione a seconda degli interventi effettuati.

Per quanto riguarda la riqualificazione energetica di edifici esistenti, la detrazione IRPEF/IRES è prevista al 65%.

Aveva creato qualche dubbio – per gli addetti al settore – il fatto che dal 1 gennaio 2018 la detrazione relativa agli infissi passasse dal 65% al 50%. Ci si chiedeva se il costo per la sostituzione degli infissi fosse comunque al 50%, nonostante tale intervento fosse effettuato all’interno della riqualificazione energetica.

Per sfatare qualsiasi dubbio dobbiamo capire in cosa consiste la riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria - riferimento all’art. 1 commi 344-349 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007).

Secondo quanto specificato nella Guida fiscale pubblicata dall’Agenzia delle entrate ad ottobre 2018 (che per il tema in questione ribadisce quanto già pubblicato nella precedente e unica guida in materia): “Rientrano in questa categoria i lavori che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 - Allegato A. I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. Non è stato stabilito quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste. L’intervento, infatti, è definito in funzione del 12 Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico - OTTOBRE 2018 risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intero fabbricato. Pertanto, la categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” ammessi al beneficio fiscale include qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma. Il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale rappresenta “la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo” (allegato A del decreto legislativo n. 192 del 2005). Gli indici che misurano il risparmio energetico sono elaborati in funzione della categoria in cui l’edificio è classificato (residenziale o altri edifici), della zona climatica in cui è situato e del rapporto di forma che lo stesso presenta”.

Pertanto, se mediante la sostituzione di infissi - nell’ambito di interventi di riqualificazione energetica – si garantisce un indice di prestazione energetica per il riscaldamento invernale dell’intero edificio inferiore di almeno il 20% (comma 344 dell’art. 1 della L. 296/2006), allora, anche il costo per la sostituzione degli infissi “parteciperà” alla determinazione della detrazione IRES/IRPEF del 65%, nei limiti di euro 100.000.

 

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