Secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 1, punto 6) del DPR 633/72: “(…) costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari”.

Il legislatore è intervenuto sulla questione con norma di interpretazione autentica chiarendo, con l'articolo 3, comma 13, del D.L. 90 del 1990 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 165 del 1990) che: “tra i servizi prestati nei porti, (...) riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all'articolo 9, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente; (...)”.

Pertanto, si considerano connessi agli scambi internazionali i servizi tecnici che attengono direttamente al funzionamento ed alla manutenzione dei singoli impianti siti nei porti, aeroporti, autoporti e scali ferroviari di confine. Vi rientrano anche i lavori di costruzione, eseguiti su questi impianti sempreché gli stessi siano già esistenti e non di nuova realizzazione.

Questo regime di non imponibilità - come specificato dall’agenzia delle entrate nella risposta ad Interpello 505 del 27 ottobre 2020 - verrà applicato anche alle prestazioni rese dai subappaltatori, purché le prestazioni rese dagli stessi rientrano “oggettivamente” tra quelle dell’articolo sopra indicato (quindi abbiano le caratteristiche sopra indicate).

Non rientrano, invece, gli interventi di ristrutturazione e ampliamento di un edificio ubicato in un’area portuale, ai quali si applica l’aliquota del 10% propria dell’intervento realizzato (riferimento risposta interpello 390/E del 23/09/2020).