I nuovi regimi fiscali sono ancora sospesi in attesa dell’autorizzazione UE.

A distanza di ormai 8 anni, il Codice del Terzo Settore non ha ancora trovato piena applicazione.

Il mancato rilascio entro il 31.12.2024 dell’autorizzazione della Commissione Europea ai fini dell’applicazione dell’impianto fiscale previsto dalla riforma del Terzo settore, ha come conseguenza il continuo rinvio della piena operatività della riforma stessa.

Se l’autorizzazione verrà rilasciata nel corso del 2025, a partire dal 01 gennaio 2026 entreranno in vigore le seguenti disposizioni del D. Lgs. 117/2017:

• art. 79 – disposizioni in materia di imposte sui redditi 

• art. 80 -  regime forfetario del enti del Terzo settore non commerciali

• art. 84  – regime fiscale delle organizzazioni di volontariato ed enti filantropici (il comma 2 è già in vigore)

• art. 85 – regime fiscale delle associazioni di promozione sociale e delle società di mutuo soccorso (il comma 7 è già in vigore)

Conseguentemente gli enti non commerciali continueranno, anche per l’anno di imposta 2025, ad applicare i regimi attualmente vigenti e la Legge 398/91 continuerà a trovare applicazione non solo per le associazioni sportive dilettantistiche ma anche per le altre associazioni, quali le culturali, che a suo tempo avevano optato per tale agevolazione.

 

ONLUS

A partire dal 1 gennaio 2026 le Onlus che non sono ancora iscritte al Runts dovranno operare una scelta.

L'anagrafe Onlus cesserà definitivamente la propria operatività assegnando tre mesi di tempo agli enti iscritti per individuare la sezione del Runts alla quale iscriversi, in caso contrario, scatterà l’obbligo di devolvere tutto il patrimonio accumulato dopo l’assunzione dalla qualifica di onlus.

CONDIVIDI