Con la Circolare n. 16 del 29 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dal DL 157/2021 per i bonus edilizi.
SUPERBONUS E SISMABONUS RAFFORZATO
1) L’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione in caso di utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus (Art. 1 lettera a) n. 1) del DL 157/2021).
L’obbligo di apposizione del visto di conformità per i soggetti ai quali si applica il criterio di cassa (le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali) “(…) decorrere dal 12 novembre 2021 (…)”. In altre parole, devono essere oggetto di visto soltanto gli interventi sostenuti (quindi pagati) dal 12 novembre 2021. Le spese relative all’anno 2020, indicate nella dichiarazione UNICO 2021 o 730/2021, non sono oggetto di visto, nemmeno se la dichiarazione è “(…) presentata dopo l’11 novembre 2021”. Inoltre, “(…) per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, cui si applica il criterio di competenza, il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità (…)” trova applicazione con riferimento alle “(…) fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021, a prescindere dal periodo di imputazione della spesa”.
2) La congruità delle spese devono essere asseverate da tecnico abilitato tenendo conto non solo dei prezziari individuati dal DM, ma anche dei “valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica” (Art. 1 lettera a) n. 2) del SL 157/2021)
a) Come si determina la congruità?
La normativa rinvia ad un decreto che dovrà essere emesso dal Ministro della Transizione ecologica, a cui è demandato il compito di definire, ai fini delle attestazioni di congruità, i valori massimi “per talune categorie di beni”. Come si determina la Congruità in attesa del decreto? Nelle more di adozione del decreto da parte del Ministero:
- la congruità delle spese “(…) è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi”.
- per gli “(…) interventi finalizzati alla riqualificazione energetica rientranti nel Superbonus, (…)” si deve considerare il “(…) citato d.m. 6 agosto 2020”;
- per gli interventi diversi dal quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, ma sempre rientranti nel Superbonus (come ad esempio quelli per la riduzione del rischio sismico) per “(…) l’asseverazione relativa (…) occorre, invece, fare riferimento al criterio residuale individuato dal citato articolo 119, comma 13-bis (…) ossia ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi”;
- per l’acquisto di case antisismiche “(…) la detrazione (…) è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita (...). Non va, pertanto, attestata la corrispondente congruità delle spese neanche a seguito della modifica normativa in commento”.
b) I modelli per l’asseverazione
I modelli per l’asseverazione sono quelli previsti:
- dall’allegato A (lavori conclusi) e dall’allegato B (SAL) del D.M. Asseverazioni 6 agosto 2020, per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica rientranti nel Superbonus;
- dall’allegato B del DM 58/2017 per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (sismabonus rafforzato).
c) cessione rate residue non usufruite per interventi superbonus
Nel caso in cui si decida di cedere le rate non ancora utilizzate e derivanti da interventi sostenuti nel 2020 e utilizzati nella dichiarazione per quest’anno, non cambia poi molto. Infatti, il contribuente dovrebbe possedere già l’asseverazione circa la congruità dei costi (altrimenti non avrebbe potuto fruire della detrazione). Deve ovviamente ottenere il visto di conformità sui “(…) dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus”.
BONUS DIVERSI DAL SUPERBONUS
In caso di esercizio dell’opzione è obbligatorio il visto di conformità e l’asseverazione della congruità anche per i Bonus diversi dal Superbonus (Art. 1 lettera b) del DL 157/2021)
a) Il visto di conformità
L’apposizione del visto è obbligo che vale soltanto in caso di esercizio dell’opzione di cessione/sconto. Quindi, se il contribuente decide di utilizzare direttamente questi bonus in dichiarazione dei redditi, non vi è obbligo di apporre il visto sulla relativa documentazione.
“Il visto di conformità per l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito relativamente ai Bonus diversi dal Superbonus è rilasciato dai medesimi soggetti previsti ai fini del Superbonus e, in caso di visto di conformità infedele, sono applicabili, in linea generale, le sanzioni amministrative previste dal d.lgs. n. 241 del 1997”.
b) L’asseverazione della congruità dei costi
L’asseverazione della congruità dei costi è obbligo che vale soltanto in caso di esercizio dell’opzione di cessione/sconto. Quindi, se il contribuente decide di utilizzare direttamente questi bonus in dichiarazione dei redditi, non vi è obbligo di apporre il visto sulla relativa documentazione. Tuttavia, nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica effettuati dal 6 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del DM 6 agosto 2020) l’attestazione della congruità delle spese rimane obbligatoria sia che ci sia un utilizzo diretto sia che si eserciti l’opzione per la cessione/sconto.
I tecnici devono “(…) certificare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori come descritti sui documenti di spesa ovvero nei capitolati (ove presenti); in altri termini, tale attestazione deve prevedere il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono ed al loro insieme”. L’attestatore è lo stesso tecnico abilitato al rilascio delle asseverazioni previste per gli interventi ammessi al superbonus. Si tratta, quindi, dei soggetti abilitati alla progettazione di edifici e impianti, iscritti agli specifici ordini e collegi e i professionisti incaricati della progettazione strutturale/ direzione dei lavori.
Nessun riferimento alla possibilità che tali asseverazioni siano rilasciate direttamente dai fornitori.
Ai fini dell’attestazione della congruità delle spese si possono considerare:
- i “prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lett. a), dell’articolo 119 del DL 34/2020”;
- “i valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica (….) fermo restando che, nelle more dell’adozione di tale decreto ministeriale, la congruità delle spese può essere determinata, in via residuale, facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi”. (CRITERIO RESIDUALE).
Quindi:
- per gli interventi di riqualificazione energetica, iniziati dal 6 ottobre 2020, si fa riferimento al D.M. 6 agosto 2020;
- per gli interventi di riqualificazione energetica, iniziati prima del 6 ottobre 2020, si fa riferimento ai criteri residuali, ovvero ai prezziari della CCIAA, delle regioni, delle provincie e in mancanza i prezzi correnti del mercato;
- per gli altri interventi (compreso riduzione rischio sismico) si fa sempre riferimento ai criteri residuali di cui all’art. 119, comma 13-bis, del DL 34/2020. Pertanto, in attesa di un decreto Ministeriale si considerano i prezziari della CCIAA, delle regioni, delle provincie e in mancanza i prezzi correnti del mercato;
- in caso di acquisto di case antisismiche non va attestata la “(…) corrispondente congruità delle spese (…)”.
c) I modelli per l’asseverazione
Se la norma non prevede un modello di asseverazione, “l’attestazione della congruità delle spese (…) può essere predisposta in forma libera, purché preveda l’assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
"Va, infine, chiarito che, per i Bonus diversi dal Superbonus, l’attestazione, richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori (…). Tuttavia, (…) il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati".
Questo significa, che non è necessario attendere il fine lavori per poter esercitare l’opzione ex art. 121. La parola ora alle Banche per capire se richiederanno ulteriore documentazione.
d) L’ambito di applicazione temporale
L’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese ai fini dell’opzione “(…) si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi)”.
Questi obblighi non vengono applicati “(…) in relazione ad una fattura di un fornitore, (…)” di cui si sia “(…) assolto il relativo pagamento (…) ed esercitato l’opzione (…)”. Per la l’esercizio dell’opzione, in caso di cessione del credito, non vi è una specifica forma. Tuttavia, “(…) la data di conclusione del contratto di cessione deve essere indicata nell’apposita sezione del modello di comunicazione delle opzioni approvato (…)” .
Le comunicazione delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative ai Bonus diversi dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle entrate abbia rilasciato regolare ricevuta di corretta ricezione della comunicazione, non sono soggette alla nuova disciplina.
e) Cessione delle rate residue di detrazione non fruite
“L’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese (…) si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020, per gli interventi ammessi ai Bonus diversi dal Superbonus, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021”. Nessun chiarimento in merito alla possibilità di detrarre le spese relative all’asseverazione e al visto di conformità. L’art. 119, comma 15, del DL 34/2020 prevede che sono detraibili al 110% “(…) le spese (…) sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni (…) e del visto di conformità (…)”. Tale disposizione specifica, non è prevista per gli interventi diversi dal superbonus, per i quali tali adempimenti non erano richiesti. Effettivamente il costo di tali adempimenti non è collegato alla realizzazione degli interventi ed è obbligatorio soltanto per la cessione del credito (non per riconoscerne l’effettiva esistenza). Tuttavia, si confida in un’apertura in questo senso, per omogeneità dei trattamenti.