In data 23 giugno 2021 è stata fornita risposta all’interrogazione parlamentare 5-069289 relativa alla richiesta di “chiarimenti sull’applicazione dei limiti di operatività per le società di comodo e per le società in perdita sistematica per il periodo d’imposta 2020”.

La domanda

Nello specifico non sussistendo una norma di disapplicazione specifica per l’emergenza COVID-19 e non essendo automatica la causa di disapplicazione “società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225”, viene chiesto se sia possibile la disapplicazione in maniera “automatica e generalizzata della normativa richiamata”.

La risposta

Premesso che la “(…) sterilizzazione in via automatica delle disposizioni dettate per le società di comodo (…) e in perdita sistematica (…) in ragione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica (…) è stato oggetto di una proposta di modifica normativa, non approvata (…)” e “(…) in considerazione dell’eterogeneità delle situazioni riscontrabili, l’Agenzia delle entrate fa presente che potrà comunque valutare caso per caso, in (…) gli interpelli presentati (…) da parte delle società che intendano dimostrare come l’emergenza epidemiologica abbia oggettivamente reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito, ovvero non abbia consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (…)”.

Nella risposta fornita non v’è alcun riferimento alla causa di disapplicazione relativa agli stati di emergenza. Si deve pertanto escluderne l’applicazione? Eppure a ben vedere le condizioni richieste e codificate al codice 9 (da inserire nel quadro del calcolo del comodo della dichiarazione dei redditi per disapplicare la norma) potevano concretamente essere applicate (cfr. “articolo Il calcolo delle società operative, la perdita sistemica e la pandemia COVID. Le cause di disapplicazione”).

L’agenzia invece predilige la via più laboriosa, senza considerare che i tempi per la risposta all’interpello (120 giorni) sono incompatibili con i termini per l’approvazione dei bilanci e il pagamento delle imposte.

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