Con modifica C(2021) n. 564 del 28 gennaio 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale europea il 10 febbraio 2021 sono state apportati delle rettifiche al quadro temporaneo delle misure di aiuto di stato in emergenza Covid. Tale intervento ha modificato diversi punti della misura, tra i quali ricordiamo:

1) l’importo complessivo degli aiuti di stato di cui al paragrafo 3.1., che in termini di massimale passa da euro 800.000,00 a euro 1.800.000,00;

2) il termine di concessione che viene “posticipato” al 31 dicembre 2021.

A titolo meramente esemplificativo si ricorda che rientrano tra gli aiuti temporanei di cui al paragrafo 3.1 il contributo a fondo perduto (Art. 25 DL 34/2020 e art. 1 DL 41/2021), il credito d’imposta riconosciuto per i canoni di locazione (Art, 28 DL 34/2020) e l’esenzione dal pagamento del saldo Irap 2019 e primo acconto 2020 (Art. 24 DL 34/2020).

Vengono modificati anche i termini e i valori previsti per gli aiuti di stato di cui al paragrafo 3.12 relativi ai aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti. Gli aiuti temporanei di cui al paragrafi 3.1 e 3.12 sono cumulabili con gli aiuti «de minimis» (solo se l'importo complessivo non supera il massimale previsto all’articolo 3, paragrafo 2, del Reg. (UE) 1407/2013, ovvero 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi - ridotto ad 100.000,00 euro per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi). Nel determinare il rispetto del massimale è importante capire quale sia la definizione di impresa unica. Su questo tema si è espressa Assonime - con la Circolare 10 del 1 aprile – partendo dall’analisi del DL 41/2021 e sostanzialmente affermando come sia auspicabile l’utilizzo di un’unica definizione.

La nozione di impresa unica

L’articolo 1, comma 17 del DL 41/2021 (contributo a fondo perduto), prevede che per gli aiuti di stato di cui alla Sezione 3.1 (aiuti di importo limitato) e 3.12 (aiuti per coprire costi fissi non coperti) “(…) si applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (…)” (il Regolamento de Minimis). In altre parole, per verificare i massimali, si deve considerare la nozione di impresa unica. Si considera come impresa unica l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

“a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica”.

Formano pertanto un'unica impresa, le imprese controllate (direttamente o indirettamente) da un medesimo soggetto e il soggetto medesimo. La novità introdotta dal DL 41/2021, pertanto, è importante. Vi sono però ancora elementi da chiarire. In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 15 del DL 41/2021 “per le imprese beneficiarie degli aiuti (…)" che intendono avvalersi anche “(…) degli aiuti di cui alla (…) Sezione 3.12 (…)” è prevista la presentazione di “(…) un'apposita autodichiarazione con la quale (…)” le imprese attestano “(…) l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12”.

Nell’autodichiarazione si dovrebbe attestare la riduzione del fatturato di almeno il 30% con riferimento al periodo che va dal 1 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, ma sarebbe il caso di capire se sia possibile anche riferirsi a periodi compresi in questo arco temporale. Rimane anche da capire in che tempistica si debba produrre l’autodichiarazione. Qualche dubbio anche sulle perdite subite che vendono qualificate come costi fissi (che possono essere coperti parzialmente con gli aiuti). C’è da chiarire infine la portata del punto e) del paragrafo 87 che specifica come “gli aiuti nell'ambito della presente misura non sono cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili”.

Cosa succede se si supera il plafond?

In caso di utilizzo degli aiuti di Stato in misura superiore al massimale previsto lo Stato dovrebbe “senza indugio” recuperare gli importi applicando, in base alla norma interna, sanzioni e procedure specifiche. Nella normativa italiana ad oggi non risultano individuate procedure e/o modalità per il recupero degli aiuti TF impropriamente concessi. Inoltre, l’unico caso in cui è prevista una sanzione è per l’utilizzo indebito del fondo perduto di cui all’art. 25 del DL 34/2020. In questo caso, infatti, viene applicata una sanzione dal 100% al 200%.

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