Secondo quanto previsto dall’OIC 24 paragrafo 32 “per ciascuna voce delle immobilizzazioni immateriali è indicato nell’attivo dello stato patrimoniale il valore al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni”.
Le immobilizzazioni immateriali, infatti, sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. Proprio in considerazione della modalità di rilevazione e imputazione diretta degli ammortamenti in capo ai cespiti, ci si chiede se sia possibile procedere alla rivalutazione di immobilizzazioni che di fatto non risultino più esposte in bilancio. Tale domanda, ovviamente, deve essere posta anche per quelle immobilizzazioni immateriali mai capitalizzate perché direttamente spesate in conto economico o perché immobilizzazioni interne (come può essere il know how).
Dobbiamo ricordare che l’art. 2 del Decreto 16/2001 stabilisce che “ai fini della rivalutazione, i beni completamente ammortizzati si intendono posseduti se risultanti dal bilancio o rendiconto ovvero, per i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 1, dal libro dei cespiti ammortizzabili ovvero, relativamente ai beni immateriali completamente ammortizzati, se gli stessi siano tuttora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia”. In relazione a tale articolo si è espressa anche Assonime, con la circolare 23 del 2006 sottolineando come per i “beni immateriali, sono frequenti i casi in cui essi, pur avendo conservato un apprezzabile valore economico, non figurino più nelle apposite voci dell’attivo patrimoniale perché completamente ammortizzati od anche perché i costi sostenuti per la loro acquisizione sono stati interamente spesati negli esercizi di sostenimento”. Il fatto che i beni non siano iscritti nell’attivo immobilizzato rappresenta un problema. In analogia con quanto previsto per i soggetti in contabilità semplificata potrebbero essere necessarie delle prove atte a dimostrare l’effettivo impiego dei beni. In questo senso l ’agenzia delle Entrate con la Circolare 11/E del 2009 ricorda che “(…) in assenza di un bilancio formale, le imprese in contabilità semplificata possano provare la qualifica di beni immobili ammortizzabili e non, comunque diversi dalle aree fabbricabili e dai beni-merce - qualità necessaria per beneficiare della rivalutazione in esame - sulla base di situazioni di fatto, ossia di elementi desumibili dalle modalità di effettivo impiego dei beni”.
Ebbene sulla questione si è recentemente espressa la DRE della Lombardia che con al risposta all’interpello 904 – 2406/2020 si è pronunciata sul caso della rivalutazione di "Know How aziendale, mai precedentemente iscritto nell'attivo patrimoniale di bilancio ed i cui costi non sono mai stati contabilizzati in modo separato ne evidenziati in alcun modo nelle note integrative relative ai bilanci (…)” . L’Agenzia rinviando alla circolare 14 del 27 aprile 2017, ricorda che i “(…) beni immateriali consistenti in diritti giuridicamente tutelati, come ad esempio i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione, licenze, marchi, know- how, altri diritti simili iscritti nell'attivo del bilancio, sono rivalutabili, ancorché non iscritti in quanto interamente ammortizzati, purché detti beni risultino ancora giuridicamente tutelati sulla base della normativa vigente”. Per tali beni assume rilevanza l’iscrizione nei registri previsti dalle relative disposizioni e il diritto di utilizzazione. Pertanto, qualora il “bene immateriale da rivalutare risulti debitamente registrato e giuridicamente tutelato secondo la normativa vigente, (…)” si potrà procedere con la rivalutazione.