Hai adeguato lo statuto della tua società sportiva dilettantistica alla riforma dello sport e potresti pensare di aver fatto tutto il necessario.
Ma sei sicuro che basti davvero?
La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7/E del 7 agosto 2026 ha richiamato l’attenzione su un aspetto che molte ssd potrebbero aver sottovalutato: uno statuto conforme alla normativa sportiva non è necessariamente anche fiscalmente “sicuro”.
Il tuo statuto è conforme. Ma a quale normativa?
Negli ultimi anni molte società sportive dilettantistiche hanno modificato i propri statuti per adeguarli alle disposizioni introdotte dalla riforma dello sport.
Un adeguamento necessario, ma non sempre sufficiente.
La normativa sportiva e quella fiscale, infatti, non coincidono necessariamente. Alcune clausole ammesse dal d.lgs. n. 36/2021 possono assumere una diversa rilevanza quando vengono valutate alla luce dell’art. 148 del TUIR.
E questo può incidere direttamente sul trattamento fiscale dei corrispettivi percepiti dalla società.
La domanda, quindi, non è soltanto se lo statuto sia aggiornato.
La vera domanda è: lo statuto consente ancora alla tua ssd di applicare le agevolazioni fiscali che sta utilizzando?
La circolare n. 7/E del 2026 chiarisce che, per accedere a determinati regimi di favore, non è sufficiente rispettare esclusivamente le disposizioni della riforma dello sport. Occorre verificare anche le condizioni richieste dalla normativa tributaria.
Ed è proprio nel coordinamento tra queste due discipline che possono emergere le criticità.
Attenzione alle clausole che sembrano innocue
Alcune disposizioni statutarie possono essere perfettamente legittime sotto il profilo sportivo, ma non necessariamente compatibili con il regime fiscale applicato dalla società.
È sufficiente che lo statuto richiami correttamente il d.lgs. n. 36/2021?
Alcune clausole richiedono una formulazione diversa?
E soprattutto: una previsione statutaria oggi apparentemente corretta può diventare un punto critico in caso di controllo fiscale?
Il rischio è accorgersene troppo tardi
Molte ssd verificano il proprio statuto al momento della costituzione o in occasione degli adeguamenti normativi e, talvolta, scelgono di farlo in autonomia, considerando non necessario il supporto di un professionista qualificato.
Il problema è che eventuali criticità potrebbero emergere soltanto successivamente, quando l’Agenzia delle Entrate esamina il regime fiscale concretamente applicato dalla società.
A quel punto non conta soltanto ciò che la ssd fa, conta anche ciò che il suo statuto consente di fare.
E una clausola non correttamente coordinata con la normativa fiscale potrebbe avere conseguenze economiche tutt’altro che trascurabili.
Quattro domande da porsi
Prima di considerare chiusa la questione, ogni ssd dovrebbe chiedersi:
1. lo statuto è stato verificato anche sotto il profilo fiscale?
2. le clausole introdotte con la riforma dello sport sono compatibili con il regime tributario applicato?
3. la società possiede ancora tutti i requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni previste dall’art. 148 del TUIR?
4. esistono clausole che meritano di essere riesaminate prima di un eventuale controllo?
Se anche una sola risposta non è immediata, lo statuto potrebbe richiedere una verifica più approfondita.
Uno statuto può essere corretto, ma non essere “a prova di Fisco”
Questo è uno dei messaggi più rilevanti che emerge dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7/E del 7 agosto 2026.
Essere conformi alla normativa sportiva non significa automaticamente rispettare anche tutti i requisiti richiesti dalla normativa tributaria.
La tua ssd ha già verificato che il proprio statuto sia realmente coerente con il regime fiscale che sta applicando?
Una verifica preventiva può fare la differenza tra individuare oggi una criticità e scoprirla domani nel corso di un controllo.
Richiedi un preventivo gratuito allo Studio: analizzeremo la tua situazione e ti accompagneremo passo dopo passo nella verifica e nell’eventuale adeguamento dello statuto.