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Presentazione Modello 770/2022

Lunedì 31 Ottobre 2022

Adempimento:
Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno 2021 - Mod. 770/2022
Soggetti:
Sono tenuti alla presentazione i sostituti d'imposta, gli intermediari e altri soggetti che nel 2021 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.
Modalità:
La trasmissione avviene in via telematica.
Normativa di riferimento:
D.P.R. n. 600/1973, artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29
D.P.R. n. 42/1988, art. 33, comma 4
Provv. Agenzia Entrate 15.1.2019, prot. n. 10656
Provv. Agenzia Entrate 14.1.2022
Provv. Agenzia Entrate 15.2.2022
Sanzioni:
Sanzioni amministrative:
- omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 120% al 240% delle ritenute non versate con un minimo di euro 258 più euro 51 per ogni percipiente non indicato; - omessa presentazione della dichiarazione con effettivo versamento delle ritenute: sanzione da euro 258 a euro 2.065 più euro 51 per ogni percipiente non indicato; - dichiarazione infedele: sanzione da 1 a 2 volte le ritenute relative all'importo accertato con minimo di euro 258; - non completa indicazione di tutti i percipienti: sanzione da 1 a 2 volte le ritenute relative all'importo accertato con minimo di euro 258 più euro 51 per ogni percipiente non indicato; - dichiarazione irregolare: sanzione da euro 516 a euro 4.131. La dichiarazione presentata entro 90 giorni può essere regolarizzata con la sanzione ridotta a 1/8 del minimo. In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.165
Riferimenti normativi sanzioni:
- D.Lgs. 18/12/1997 n. 471, art. 2 e 8;
- D.Lgs. 09/07/1997, n. 241, art. 7 bis