Calendario Eventi

Questa pagina vuole essere un aiuto per tenere sotto controllo le scadenze fiscali, giorno per giorno. Tuttavia, per quanto facciamo del nostro meglio per tenere aggiornato questo calendario, le informazioni contenute possono non essere complete o precise. Si prega di contattare le studio per maggiori informazioni.

Scorrere giù

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Superbollo

Giovedì 30 Giugno 2022

Adempimento:
Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione
Soggetti:
Sono tenuti all'adempimento i proprietari di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente ad maggio e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi
Modalità:
Mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva
Normativa di riferimento:
- L. 27/12/1997, n. 449, art. 17;
- D.M. 18/11/1998, n. 462;
- L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, co. 224-230 e co. 321-322;
- D.L. 06/07/2011, n. 98, art. 23, co. 21;
- D.M. 07/10/2011
Codice tributo:
- 3364
Sanzioni:
Nell'ipotesi di mancato pagamento della tassa automobilistica entro la scadenza prevista, è possibile regolarizzare la violazione, versando contestualmente alla tassa:
- gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso a quello dell'effettivo versamento;
- la sanzione ridotta per ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. N. 472/1997).
In assenza di regolarizzazione e nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre l'anno, la sanzione viene applicata dall'ufficio nella misura del 30% della tassa dovuta (oltre agli interessi)
Riferimenti normativi sanzioni:
- D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 13