Adempimento:
Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Imu per le variazioni avvenute nel corso del 2021.
Soggetti:
Sono tenuti all'adempimento i proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su beni immobili. L'obbligo dichiarativo IMU sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonchè nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal Comune.
Modalità:
Consegna al Comune, a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno o mediante trasmissione in via telematica con posta certificata. È possibile, inoltre, inviare detta dichiarazione tramite i canali Entratel e Fisconline.
Normativa di riferimento:
- D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, art. 10
- D.M. 30/10/2002
- D.L. 14/03/2011, n. 23, artt. 8-9
- D.L. 06/12/2011, n. 201, art. 13, comma 12-ter
- D.L. 02/03/2012, n. 16, art. 4, comma 1-ter
- D.L. 10/10/2012, n. 174, art. 9, co. 3
- D.L. 8/4/2013, n. 35, art. 10;
- D.M. 6.5.2019;
- articolo 1, comma 769, legge 160/2019;
- articolo 3-ter, Dl 34/2019;
- Risoluzione Mef 6 novembre 2020, n. 7/DF
Sanzioni:
Sanzioni amministrative:
- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato. La sanzione è ridotta secondo le modalità previste dall'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 472/1997;
- per dichiarazione omessa: sanzione dal 100% al 200% dell'imposta (minimo 51 euro);
- dichiarazione infedele: dal 50% al 100% dell'imposta;
- per errori non incidenti sull'ammontare dell'imposta: da euro 51 a euro 258.
Riferimenti normativi sanzioni:
- D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, art. 14
- D.Lgs. 18/12/1997, n. 471
- D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 13
- D.Lgs. 06/12/2011, n. 201, art. 13, c. 13
- D.Lgs. 23/2011