Adempimento:
Termine ultimo per il versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio di competenza.
Il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'incremento del diritto annuale dovuto per le Camere di Commercio. Per la quasi totalità dei Comuni l'aumento del diritto è pari al 20%.
Soggetti:
Sono tenuti al pagamento del diritto annuale: le imprese individuali; le società di persone e di capitali; le società fra professionisti; i consorzi; gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti; le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero; i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA)
Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica
Normativa di riferimento:
L. 29/12/1993, n. 580, art. 18; -
D.P.R. 07/12/1995, n. 581;
D.Lgs. 09/07/1997, n. 241, art. 17, 18, 19 e 20;
D.Dirig. 30/03/1998;
D.M. 31/03/2000;
Provv. Agenzia entrate 20/06/2002;
D.L. 04/07/2006, n. 223, art. 37, co. 49;
D.P.C.M. 12/05/2011
Decreto MISE 22 maggio 2017;
nota MISE 21 dicembre 2018, n. 432856;
Decreto MISE 12 marzo 2020
Codice tributo:
- 3850: Diritto camerale;
- 3851: Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale;
- 3852: Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale
Sanzioni:
Sanzione amministrativa: La misura della sanzione, compresa tra il 10% e il 100% dell'ammontare del diritto dovuto, è pari: - del 10% nei casi di tardivo versamento; - del 30% nei casi di omesso versamento
Riferimenti normativi sanzioni:
- D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 7;
- D.M. 27/01/2005