Lunedì 27 Giugno 2022
Adempimento:
Termine ultimo per la presentazione elenchi Intrastat relativi al mese precedente.
N.B. Con la Determinazione 23 dicembre 2021, n. 493869/RU, l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha apportato alcune modifiche alla compilazione dei modelli Intrastat dall'1 gennaio 2022.
In estrema sintesi, si ricorda che:
- sono eliminati i modelli Intra-2bis e Iintra-2quater trimestrali;
- è creato il nuovo modello Intra-1sexies relativo agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cd. call-off stock.
Inoltre, nel modello Intra-1bis i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o che, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, dovranno inserire i dati relativi alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B).
Dall'1 ottobre 2021, il Dm 21 giugno 2021 ha soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con riferimento agli acquisti e cessioni con San Marino.
Soggetti:
Sono tenuti all'adempimento gli operatori intracomunitari con obbligo mensile
Modalità:
La presentazione avviene esclusivamente in via telematica.
Invio telematico con il nuovo Programma Intr@Web oppure all'agenzia delle Entrate.
Normativa di riferimento:
D.L. 23/01/1993, n. 331, art.50, comma 6;
Direttiva 2006/112/ CE;
D.M. 22/02/2010;
Determinazione Agenzia delle Dogane 22778/RU del 22/02/2010;
D.L. 244/2016;
Provvedimento Ade 194409 del 25/09/2017;
Determina Agenzia delle Dogane 13799 del 08/02/2018;
Determinazione Agenzia delle Dogane 23 dicembre 2021, n. 493869/RU
Sanzioni:
Omessa presentazione: da 500 euro a 1000 euro;
presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio: da 250 euro a 500 euro;
presentazione elenco inesatto: da 500 euro a 1000 euro;
regolarizzazione di errori dopo la richiesta dell'ufficio : 100 euro.
Mediante il ravvedimento operoso può essere regolarizzata la posizione versando, mediante F24: euro 55,56 per invio tardivo entro i 90 giorni dalla scadenza; euro 62,50 entro il termine di presentazione della dichiarazione iva; euro 71,42 per tardivo invio entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno successivo.
Riferimenti normativi sanzioni:
D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 11, co. 4
D.Lgs. 472/1997 art. 13