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Credito d'imposta per investimenti pubblicitari: data fine presentazione domande - Bonus pubblicità - Proroga

Venerdì 08 Aprile 2022

Adempimento:
Nella comunicazione va indicato l'ammontare degli investimenti pubblicitari (distinto tra stampa e emittenti televisive e radiofoniche) che il soggetto intende realizzare nel corso del 2022.
L'articolo 57-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ha istituito, dall'anno 2018, un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

La modifica all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotta dall'art. 3-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito con legge 8 agosto 2019, n. 81 dal 2019, ha confermato per l'anno 2019 e per gli anni successivi il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali, rendendo "strutturale" la misura.

A decorrere dall'anno 2019 il credito di imposta è previsto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (viene meno l'innalzamento al 90% previsto dalla norma istitutiva, in sede di prima applicazione, a favore delle piccole, medio e micro imprese e start-up).
Soggetti:
I soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.
Modalità:
Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda telematicamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso un'apposita procedura nella sezione dell'area autenticata "Servizi per" alla voce "comunicare", accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS.
In particolare:
- dal 1° al 31 marzo dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione: è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato;
- dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo: i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" debbono inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.
Il bonus pubblicità è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24 con codice tributo "6900" (risoluzione 41/2019), da presentare tramite i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l'ammontare spettante.
Normativa di riferimento:
- DL 24 aprile 2017, n. 50, art. 57-bis
- DL 16 ottobre 2017, n. 148, art. 4
- DPCM 16 maggio 2018, n. 90
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 762
- Provvedimento del Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018
- Decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, art. 3-bis;
- articolo 1, comma 608 legge 178/2020;
- articolo 67, commi 10 e 13, DL 73/2021