Mercoledì 15 Dicembre 2021
Adempimento:
Termine ultimo per l'emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.
Dall'1.1.2019 è stato introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti all'interno del territorio italiano, salvo alcune specifiche esclusioni tra cui quella che riguarda i contribuenti minimi e forfetari. Tale obbligo non modifica le disposizioni normative di cui all'art. 21, co. 4, D.P.R. 633/1972 e pertanto rimane la possibilità di emettere fattura immediata ovvero fattura elettronica differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazione di servizi alle condizioni sopra già evidenziate.
Con la C.M. 14/E/2019 è stato chiarito che la data della fattura è rappresentata dalla data dell'ultimo documento di trasporto o di attestazione del servizio emesso per certificare l'effettuazione dell'operazione.
Con la Risposta Interpello 24.9.2019, n. 389/E, è stato chiarito che nella fattura elettronica differita si può indicare la data della fine del mese in cui le operazioni sono state effettuate e spedire la fattura elettronica al SdI entro il 15 del mese successivo.
N.B. Dal 24.10.2018 le fatture emesse vanno annotate nell'apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione fino al 23 ottobre 2018 entro 15 giorni (dalla data di emissione) - nell'ordine progressivo di numerazione loro attribuito e con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione, cioè devono partecipare alla liquidazione periodica in relazione alla data di emissione e non a quella di registrazione.
Soggetti:
Sono tenuti all'adempimento imprese ed esercenti arti e professioni soggetti ad IVA
Modalità:
Registro delle vendite o dei corrispettivi
Normativa di riferimento:
- D.P.R. 14/08/1996, n. 472, art. 1;
- Circolare 19/10/2005, n. 45/E;
- Risoluzione 15/11/2004, n. 135/E;
- Risoluzione 07/03/2002, n. 78/E
Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
- violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni imponibili: sanzione dal 100% al 200% dell'Iva relativa al corrispettivo non documentato/registrato con un minimo di euro 516;
- violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni non imponibili o esenti: sanzione dal 5% al 100% dei corrispettivi non documentati/registrati con un minimo di euro 516;
- registrazione con indicazione di un'imposta inferiore a quella dovuta: sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non documentata, con un minimo di euro 516;
- omesso o insufficiente versamento periodico: sanzione pari al 30% dell'importo non versato.
Sanzione penale:
- emissione di fatture per operazioni inesistenti: reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni. Se l'importo è inferiore a euro 154.937,07 per periodo d'imposta, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni
Riferimenti normativi sanzioni:
- D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 6;
- D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, art. 8