Adempimento:
Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione
Soggetti:
Sono tenuti all'adempimento i proprietari di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente ad ottobre e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi
Modalità:
Mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva
Normativa di riferimento:
- L. 27/12/1997, n. 449, art. 17;
- D.M. 18/11/1998, n. 462;
- L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, co. 224-230 e co. 321-322;
- D.L. 06/07/2011, n. 98, art. 23, co. 21;
- D.M. 07/10/2011
Codice tributo:
- 3364
Sanzioni:
Nell'ipotesi di mancato pagamento della tassa automobilistica entro la scadenza prevista, è possibile regolarizzare la violazione, versando contestualmente alla tassa:
- gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso a quello dell'effettivo versamento;
- la sanzione ridotta per ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. N. 472/1997).
In assenza di regolarizzazione e nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre l'anno, la sanzione viene applicata dall'ufficio nella misura del 30% della tassa dovuta (oltre agli interessi)
Riferimenti normativi sanzioni:
- D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 13