Martedì 02 Novembre 2021
Adempimento:
Termine ultimo per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese precedente, da parte dei soggetti con volume d'affari superiore a euro 400.000 euro il cui obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decorre dall'1.7.2019 non in possesso del registratore telematico.
Soggetti:
Sono tenuti all'adempimento i commercianti al minuto e i soggetti assimilati
Modalità:
Registro dei corrispettivi
Normativa di riferimento:
- D.P.R. 26/10/1972, n. 633, artt. 22 e 24;
- D.P.R. 09/12/1996, n. 695, art. 6, co. 4;
- D.P.R. 07/12/2001 n. 435;
- Circolare 05/08/1994, n. 134/E;
- Risoluzione 22/09/1976, n. 363527;
- Provv. Agenzia Entrate 4.7.2019;
- Cm 29.6.2019, n. 15/E;
- Provv. Agenzia Entrate 20.12.2019;
- art. 12-quinquies, co. 1, Dl 34/2019;
- Rm 10.2.2020, n. 6/E
Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
- violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni imponibili: sanzione dal 100% al 200% dell'Iva relativa al corrispettivo non documentato/registrato con un minimo di euro 516;
- registrazione con indicazione di un'imposta inferiore a quella dovuta: sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non documentata, con un minimo di euro 516;
- omesso o insufficiente versamento periodico: sanzione pari al 30% dell'importo non versato.
Sanzione penale:
- emissione di fatture per operazioni inesistenti: reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni. Se l'importo è inferiore a euro 154.937,07 per periodo d'imposta, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni
Riferimenti normativi sanzioni:
- D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 6
- D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, art. 8