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Web tax - Versamento dell'imposta sui servizi digitali relativi all'anno 2020 - Proroga

Lunedì 17 Maggio 2021

Adempimento:
Per le imprese che, da sole o a livello di gruppo, hanno realizzato nel corso del 2020, congiuntamente:
- un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, almeno pari a 750 milioni di euro;
- un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a 5,5 milioni di euro,
scade oggi il termine per il versamento del 3% dei ricavi derivanti dalla prestazione di servizi digitali erogati in Italia.
I ricavi derivanti da servizi digitali assoggettati ad imposta sono (articolo 1, comma 37, legge 145/2018) quelli derivanti da attività di:
a) veicolazione su una interfaccia digitale (sito internet, aggregatore di contenuti) di pubblicità mirata agli utenti;
b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale (social network, forum, servizi di messaggistica istantanea) che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;
c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

N.B. Sono fissati i nuovi termini per il versamento dell'imposta e per la presentazione della relativa dichiarazione rispettivamente:
- al 16 maggio;
- al 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui si verifica il presupposto d'imposta.
A regime, il versamento va effettuato entro il 16 febbraio dell'anno successivo (articolo 1, comma 42, legge 145/2018) e la dichiarazione va effettuata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento (articolo 1, comma 40, legge 145/2018).

Soggetti:
Per le imprese di rilevanti dimensioni (almeno 750 milioni di fatturato) con non meno di 5,5 milioni euro di ricavi registrati nel territorio italiano
 
Modalità:
Il versamento avviene tramite il modello F24. Codici tributo: 2700 - Imposta sui servizi digitali; 2701 - Imposta sui servizi digitali articolo - Interessi; 2702 - Imposta sui servizi digitali - Sanzioni.
I non residenti che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento tramite modello F24, possono effettuare il versamento con bonifico in euro a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1006 (codice IBAN IT43W0100003245348008100600), indicando quale causale del bonifico: il codice fiscale, il codice tributo e l'anno di riferimento.
 
Normativa di riferimento:
- Articolo 1, commi da 35 a 50, legge 145/2018 come riformulato dall'articolo 1, comma 678, legge 160/2019;
- articolo 2, Dl 15 gennaio 2021, n. 3;
- Provvedimenti agenzia delle Entrate 15 gennaio 2021, n. 13185;
- Provvedimenti agenzia delle Entrate 25 gennaio 2021, n. 22879;
- comunicato stampa Mef 9 marzo 2021, n. 46;
- Cm 23 marzo 2021, n. 3/E;
- art. 5, comma 15, DL 41/2021;
- Risoluzione 14/E del 1.3.2021