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La deduzione degli interessi passivi per i soggetti IRES: cosa cambia nel 2019.

In data 28 novembre 2018, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo che recepisce la direttiva antielusione n. 2016/1164/UE). Tale decreto modifica, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso dal 31 dicembre 2018, l’art. 96 del TUIR.

In generale, per le società che svolgono attività industriale e commerciale gli interessi passivi (inclusi quelli capitalizzati) sono deducibili, nel limite (per ciascun periodo d’imposta) dell’ammontare complessivo:

- degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta;

- degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d’imposta precedenti (questa è una novità).

La novità per il periodo d’imposta 2019 riguardano i soggetti interessati dalla norma, gli interessi passivi da dedurre e il calcolo del ROL. 

a) Il decreto prevede l’abrogazione dell’art. 1 comma 36 della L. 244/2007 che permetteva la completa deducibilità degli interessi per le società immobiliari. Viene pertanto eliminato il regime speciale sugli interessi dei mutui garantiti da ipoteca su immobili per la locazione. Nello specifico la norma stabiliva che erano integralmente deducibili gli “interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione”. Non trovava, pertanto, applicazione l’art. 96 del TUIR. 

b) Inoltre, a differenza di quanto previsto dalla disciplina oggi in vigore, sono compresi tra gli interessi passivi che scontano il limite alla deducibilità, anche quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b) del TUIR. Quindi, nello specifico, ci si riferisce ai seguenti interessi passivi:  

“(…) per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. (…) per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione (…)”. 

c) Per quanto riguarda il calcolo del ROL e il suo utilizzo:

- gli interessi attivi non utilizzati nei precedenti esercizi possono essere “portati avanti”;

- viene ridefinito il calcolo del ROL sostituendo quello determinato in base ai dati esposti nel Conto Economico, con un nuovo ROL avente natura fiscale;

- è stato introdotto un ordine di utilizzo del ROL. Infatti, in caso di eccedenza degli interessi passivi rispetto agli interessi attivi dello stesso periodo e dei periodi precedenti, deve essere utilizzato per primo il 30% del ROL prodotto nel corso dell’esercizio e poi il 30% di quello riportato dai periodi di imposta precedenti (a partire da quello meno recente).

Il calcolo del ROL, oggi è determinato come differenza tra il valore della produzione (lettera A schema di bilancio di cui all’art. 2425 c.c.) e i costi della produzione (lettera B schema di bilancio di cui all’art. 2425 c.c.), con l’esclusione delle quote di ammortamento (valori esposti al numero 10), lettere a) e b) schema di bilancio di cui all’art. 2425 c.c.) e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali (rientranti tra i valori esposti al numero 8) schema di bilancio di cui all’art. 2425 c.c.). Questi valori, con la nuova disciplina, dovranno tenere conto delle disposizioni fiscali in merito alla determinazione del reddito d’impresa.

Ovviamente, per evitare di conteggiare due volte nel calcolo del ROL una stessa componente positiva o negativa, è stato introdotto un regime transitorio (che vale, quindi, per il calcolo del ROL per il periodo d’imposta 2019, rispetto ai dati esposti nel 2018 e negli esercizi precedenti). In altre parole, nel calcolo del ROL 2019 non si deve tener conto dei componenti positivi e negativi che sono già stati imputati nel calcolo del ROL 2018 e precedenti (in quanto componenti che hanno concorso già a formare il valore e i costi della produzione per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, o precedenti, ma che non avevano rilevanza fiscale negli esercizi in questione).

Supponete, quindi, di aver rilevato per l’anno d’imposta 2017 un costo della produzione che tenga conto di componenti negative prive di valenza fiscale. Questi costi supponiamo che rilevino fiscalmente per competenza. La competenza emerge nel 2019. Ebbene, nel 2019 tali componenti negative non possono rientrare nella determinazione del ROL, perché già imputate nel calcolo del ROL 2017.    

 

 

Tuttavia, secondo quanto previsto dal regime transitorio relativo alle nuove norme, non si deve tenere conto dei componenti positivi o negativi che hanno già concorso a formare il valore o i costi della produzione dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o dei precedenti e che al termine dello stesso esercizio non hanno ancora assunto, in tutto o in parte, rilevanza fiscale e assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi.

 In questo modo, si evita che la medesima componente positiva o negativa venga conteggiata due volte per il calcolo del ROL.

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