PAGAMENTO SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE
- Scritto da Dott.ssa Anna Sgambaro

Caso oggetto di studio: società italiana che riceve una fattura per intermediazione nella fornitura di alloggio alberghiero (o altro alloggio), da parte di intermediario UE (tedesco). L’alloggio alberghiero viene fornito in struttura Tedesca (dotata di partita iva).
Nel caso di fattura emessa da intermediario di servizi UE (trattasi di servizi offerti nel campo della fornitura di alloggio settore alberghiero o altro settore analogo da parte di portali on line), l’iva è sempre dovuta e deve essere applicata come segue:
1) In caso di servizio B2B (caso oggetto di studio), l’iva risulta dovuta nel paese dove ha residenza il committente. In questo caso, pertanto, la fattura va integrata e trattata come servizio UE.
2) In caso di servizio B2C, l’iva risulta dovuta nel paese dove viene effettuato il servizio.
Risulta, pertanto, applicabile l’articolo 7-sexies, comma 1, lettera a) del Dpr 633/72, ai sensi del quale “In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:
a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato (…)”.
Il caso che è stato dibattuto dall’agenzia riguarda il servizio B2C (interpello del 2016 a seguito di richiesta della Federalberghi). Infatti, in passato si sono verificati alcuni casi in cui l’Iva – di fatto – non risultava versata, come ad esempio il caso di portali on line che emettono fattura senza iva a soggetti privati o portali on line che operano per conto di strutture (affittacamere) che non hanno la partita iva. La struttura era situata in Italia. La fattura, in entrambi i casi, non riportava l’iva, ma – erroneamente – la dicitura “iva applicabile in reverse charge”.
L’agenzia delle entrate ha chiarito che per “committente/cliente” si intende sia il destinatario del servizio (chi usufruisce della struttura alberghiera), sia chi di fatto presta il servizio (struttura alberghiera). Quindi, la norma trova applicazione sia nel caso in cui l’intermediario di servizi agisca in nome e per conto di chi usufruisce della struttura alberghiera, sia se agisce per conto della struttura alberghiera stessa.
Quindi:
1) se chi usufruisce del servizio è cliente privato e chi mette a disposizione la struttura ha partita iva, allora, l’Iva applicata sarà quella ITALIANA (perché la struttura utilizzata è in Italia) e sarà la struttura alberghiera a farsi carico degli adempimenti dell’IVA.
2) se chi usufruisce del servizio è cliente privato e chi mette a disposizione la struttura non ha partita iva, allora, l’Iva applicata sarà quella ITALIANA (perché la struttura utilizzata è in Italia) e chi fa da intermediario del servizio dovrà farsi carico degli adempimenti IVA.