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Caso oggetto di studio: società EXTRAUE che emette fattura per servizio di trasporto internazionale. Modalità di registrazione della fattura.

Nel caso in oggetto il cliente ha ricevuto una fattura da un autotrasportatore svizzero che ha curato il trasporto della merce dall’Italia alla Svizzera.

Secondo quanto predisposto dall’art. 9, derubricato “Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali”, comma 1 punto 2) “Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili: (…) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69”.

Nel caso di specie, pertanto, l’autotrasportato extracomunitario emetterà fattura senza applicazione dell’imposta. Il cliente italiano (committente) emetterà autofattura applicando il reverse charge. La fattura verrà emessa ex art. 9. L’operazione, pertanto è non imponibile. Questo poiché oggetto del trasporto sono beni in esportazione, transito o importazione temporanea (riferimento Circolare Ministeriale n. 12 del 2010).

Nel caso in cui il trasportatore fosse comunitario, l’autofattura dovrà rilevare ai fini Intra.

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