DICHIARAZIONE DEL COMMITTENTE PER L'IVA RIDOTTA IN EDILIZIA
- Scritto da Rag. Roberto Favaro

L’impresa edile che emette la fattura è l'unico responsabile della correttezza dell'aliquota Iva applicata alla cessione o alla prestazione anche quando dipende dalla dichiarazione prodotta dal committente per usufruire dell’aliquota ridotta.
La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 3291/2012 riguarda l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata in edilizia applicata in seguito alla dichiarazione del committente che si trattava di immobile non di lusso. L'avviso di accertamento emesso dall'ufficio riteneva che la costruzione, considerata la metratura, non poteva avere i requisiti richiesti per le abitazioni non di lusso. Pertanto doveva scontare l'aliquota ordinaria.
Sulla questione si evidenzia che l’obbligo del versamento dell’imposta verso l’Erario è posto a carico dell’impresa con obbligo di rivalsa verso il committente. In caso di successiva rettifica, dopo l’avvenuto pagamento l’impresa potrà rivalersi per l’imposta sul committente ai sensi dell’art. 60 DPR 633/72
Per quanto attiene ai presupposti oggettivi dell’immobile si rinvia al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 02/08/1969 che evidenzia le seguenti caratteristiche per gli immobili di lusso:
- Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a “ville”, “parco privato” ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come “di lusso”.
- Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq., escluse le zone agricole , anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali.
- Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie asservita ai fabbricati.
- Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.
- Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta.
- Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).
- Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all’edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione.
- Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto.
Specificazione delle caratteristiche
- Superficie dell’appartamento : Superficie utile complessiva superiore a mq 160, esclusi dal computo terrazze e balconi,cantine, soffitte, scale e posto macchine.
- Terrazze a livello coperte e scoperte e balconi: Quando la loro superficie utile complessiva supera mq 65 a servizio di una singola unità immobiliare urbana
- Ascensori: Quando vi sia più di un ascensore per ogni scala, ogni ascensore in più conta per una caratteristica se la scala serve meno di 7 piani sopraelevati.
- Scala di servizio: Quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni od incendi
- Montacarichi o ascensore di servizio: Quando sono a servizio di meno di 4 piani.
- Scala principale:
- con pareti rivestite di materiali pregiati per un’altezza superiore a cm 170 di media;
- con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato.
- Altezza libera netta del piano: Superiore a m 3,30 salvo che regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori.
- Porte di ingresso agli appartamenti da scala interna
- in legno pregiato o massello e lastronato;
- di legno intagliato, scolpito o intarsiato;
- con decorazioni pregiate sovrapposte od imprese.
- Infissi interni: Come alle lettere a), b), c) della caratteristica h) anche se tamburati qualora la loro superficie complessiva superi il 50% (cinquanta per cento) della superficie totale.
- Pavimenti: Eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50% (cinquanta per cento) della superficie utile totale dell’appartamento:
- in materiale pregiato;
- con materiali lavorati in modo pregiato.
- Pareti: Quando per oltre il 30% (trenta per cento) della loro superficie complessiva siano:
- eseguite con materiali e lavori pregiati;
- rivestite di stoffe od altri materiali pregiati.
- Soffitti: Se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto o dipinti a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti.
- Piscina: Coperta o scoperta, in muratura, quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.
- Campo da tennis: Quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.