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Premio di addestramento e formazione tecnica

 

Secondo quanto disposto dall’art. 6 della L. 91/1981 “(…) nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l’atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile”.

In altre parole, nel caso di firma del primo contratto da professionista, le federazioni sportive nazionali possono stabilire l’importo dell’indennità che la nuova società (professionista) deve versare all’associazione/società non professionista che deteneva il giocatore. 

Questa indennità è un premio di addestramento e formazione tecnica.

Se percepito da associazioni sportive dilettantistiche, che usufruiscono della L. 398/1991, non concorrono alla determinazione del reddito.

Ovviamente se percepito da soggetti diversi da quelli indicati, tale premio ha natura di corrispettivo e deve essere tassato.

In tema di Iva l’art. 15, 4° comma della L. n. 91/1981, stabilisce che le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica sono equiparate alle operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972. 

Cosa succede se il trasferimento avviene tra due associazioni sportive dilettantistiche? Se la somma viene corrisposta a fronte di un corrispettivo (es. rilasciare il nulla osta per tesseramento), allora, l’operazione si considera di tipo commerciale ed è assoggettata ad iva, oltre ad essere imponibile ai fini dei redditi. Si tratta, infatti, di un’operazione di natura commerciale e la somma viene riconosciuta a fronte di una "obbligazione di fare, non fare o permettere". 

 

Un caso a parte è quello dei contributi richiesti dalle associazione (ad altre associazioni) per l’attività di formazione. In questo caso – se si tratta di contributo per lo svolgimento dell’attività istituzionale, il “corrispettivo” risulterà "decommercializzato" ai sensi dell’art. 4 comma 4 del DPR 633/1972 e dell’art. 148 comma 3 del TUIR (somma che transita tra associazione che svolgono la medesima attività).

 

 

Gli altri “Premi”

 

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 37/E del 20 dicembre 2013, è intervenuta per definire quale sia il trattamento fiscale – in materia Iva - per le somme corrisposte a titolo di “premio carriera”, “indennità di formazione” e “premio di preparazione” (con specifico riferimento a quesito posti per il settore nel calcio). Ebbene, questi “premi” sono assimilati al premio di addestramento e formazione tecnica, poiché entrate volte a garantire il sostegno e lo sviluppo (anche economico) delle società dilettantistiche.   

 

1) Il premio di preparazione (Art. 96 N.O.I.F.)

 

Per premio di preparazione si intende il premio che le società “(…) che richiedono per la prima volta il tesseramento come "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionista" di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come "giovani", sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato (…).

Le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al premio, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega”. (Circolare 37/E del 20 dicembre 2013)

 

2) Il Premio alla carriera (art. 99-bis N.O.I.F.)

 

Alle società della Lega Nazionale Dilettanti e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfetario (pari a 18.000,00 euro) per ogni anno di formazione impartita a un calciatore dalle stesse tesserato in precedenza come "giovane" o "giovane dilettante", nei seguenti casi:

- quando il giocatore disputa effettivamente la sua prima gara nel campionato di serie A;

- quando il giocatore disputa effettivamente la sua prima gara nella nazionale A o nella under 21 con lo status di professionista”. (Circolare 37/E del 20 dicembre 2013)

 

3) Indennità di formazione (art. 20 del Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori e allegato 4 del Regolamento)

 

Alle società che provvedono alla formazione del calciatore viene corrisposta un'indennità di formazione nei seguenti casi:

- quando il calciatore firma il suo primo contratto da professionista;

- in occasione di ogni singolo trasferimento tra società appartenenti a due Federazioni diverse (nel corso del contratto o al termine dello stesso) fino alla stagione in cui il giocatore compie il suo 23° compleanno”.

 

Indennità di vincolo  

 

Nel caso dell’indennità di svincolo, la norma non prevede alcun tipo di esclusione dalla tassazione. Questa indennità è pagata in sostituzione del corrispettivo che la società, che deteneva il giocatore, avrebbe ricevuto se avesse potuto collocare liberamente sul mercato l’atleta. 

L’indennità di svincolo ha natura di corrispettivo la cui controprestazione è la possibilità di stipulare un contratto con il giocatore.

Di conseguenza l’operazione concorre alla determinazione del reddito imponibile e dovrà essere assoggettata ad Iva.

Cosa succede se l’indennità di svincolo è versata da una associazione sportiva dilettantistica, ad un'altra? Può trovare applicazione l’art. 148, comma 3 del TUIR, a norma del quale: “per le associazioni (…) sportive dilettantistiche non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati”. 

Si deve valutare, pertanto, se l’indennità possa o meno rientrare tra le attività istituzionali, se – in altre parole – si riferisca ad attività effettuata in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Solitamente, le attività esercitate in diretta attuazione dello scopo istituzionale, svolte in favore di altre associazioni, riguardano strettamente la pratica sportiva (possibilità di usare i campi, corsi formativi). Da questo punto di vista l’indennità non rientra tra le attività istituzionali, perché serve per la gestione/amministrazione dell’associazione. 

L’indennità, pertanto, è sempre assoggettata ad iva.

 

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