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Il caso: società italiana A (CEDENTE NAZIONALE) che cede a società italiana B (CESSIONARIO NAZIONALE) beni a titolo di omaggio, che verranno trasportati da A direttamente in territorio UE (e consegnati a CLIENTE UE DI B).

Come deve essere fatturata l’operazione da parte di A? Si può considerare un’operazione di triangolazione nazionale o si deve applicare l’Iva?

Si specifica che i beni ceduti sono prodotti/commerciati dà A (ma non sono campioni gratuiti appositamente contrassegnati ex art. 2, comma 3, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972).

Inoltre, il cedente italiano ha detratto “a monte” l’imposta.

Se, invece la detrazione non fosse operata, la cessione gratuita sarebbe esclusa dal campo di applicazione dell’IVA e, quindi, non il problema in questione non si pone.

L’articolo di riferimento per la triangolazione

Ai sensi dell’articolo 58 del DL 331/1993: “Non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni”.

Ai fini della non imponibilità devono valere, ovviamente, le condizioni previste dall’articolo in questione. In altre parole, i beni devono essere trasportati o spediti a destino “a cura o a nome del cedente”. L’espressione “a cura o a nome del cedente” significa che il contratto (e di conseguenza la fattura emessa dal trasportatore) deve essere intestata al cedente (A) oppure dal cessionario italiano (B), purché con mandato ed in nome del cedente (cfr Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 35 del 13.5.2010).

La suprema Corte di Cassazione ha raggiunto una conclusione difforme, per altro confermata anche dalla Corte di Giustizia UE. Infatti, con la locuzione “a cura o a nome del cedente”, la norma vuole contrastare comportamenti di tipo fraudolento. In altre parole, vuole evitare che il cessionario italiano possa disporre liberamente della merce – trasferendola in altro Stato Ue – senza che vi sia un preventivo accordo contrattuale con il cedente italiano. Quindi, l’operazione deve essere sempre impostata in questo modo: cessione nazionale nella quale si prevede già il trasporto al di fuori del territorio nazionale (Cass. 2.12.2014 n. 25527; Id. 25.6.2014 n. 14405)

La soluzione

La norma in questione non prevede – quale condizione per la non imponibilità – la cessione a titolo oneroso. In questo senso, pertanto, potrebbe trovare applicazione anche nel caso oggetto di studio. In altre parole, la società Italiana A potrebbe fatturare alla società italiana B la cessione a titolo gratuito di beni, destinati poi ad essere consegnati ad una società europea C.

Tuttavia, è noto che nell’ambito della normativa sulle operazioni comunitarie non si può effettuare una “cessione comunitaria” se i beni sono ceduti gratuitamente. Pertanto, a titolo cautelativo (considerato per altro che la norma sulla triangolazione si colloca all’interno della normativa delle operazioni comunitarie), sarà meglio applicare l’iva.

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