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L’art. 13 comma 4-quater del DL 244/2016 aveva introdotto delle “semplificazioni” nella compilazione del modello INTRA relativo agli acquisti. Tali modifiche vengono ad essere applicate a partire dal 1° gennaio 2018.

In altre parole, le semplificazioni coinvolgeranno per la prima volta il modello INTRA del mese di gennaio 2018 (da presentare entro il 26 febbraio 2018). Le modifiche concernono le soglie rispetto alle quali determinare la periodicità del modello e la valenza dello stesso (statistica o fiscale).

La presentazione dei modelli relativi agli acquisti: solo valenza statistica e solo modelli mensili.

La principale novità concerne la presentazione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi, che assumo esclusiva valenza statistica. Questo non significa che debba essere compilata solo la parte statistica (da colonna 10 e successive), ma che il modello ha semplicemente valore ai fini statistici. Questa considerazione è desumibile dallo stesso provvedimento che specifica che per le operazioni per le quali non vi è l’obbligo di compilare il modello INTRASTAT, i dati ai fini statistici verranno comunque recuperati dei dati delle fatture inviata ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010 o dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 (modelli nei quali non vi sono di certo i dati statistici richiesti dal modello INTRASTAT).

Per modelli INTRATAT ACQUISTI l’obbligo di presentazione segue le nuove soglie previste per la periodicità, in particolare:

  • il modello INTRA ACQUISTI BENI deve essere presentato solo se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni è uguale o superiore a 200.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Se in nessuno dei quattro trimestri precedenti viene superato tale limite, il modello non si presenta.
  • il modelli INTRA ACQUISTI SERVIZI deve essere presentato solo se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di servizi è uguale o superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Se in nessuno dei quattro trimestri precedenti viene superato tale limite, il modello non si presenta.

Visto che l’obbligo di presentazione del modello segue le nuove soglie di periodicità, è evidente che il modello quando presentato sarà sempre e comunque un modello mensile.

Infatti, le nuove soglie di periodicità prevedono:

  • che il modello INTRASTAT per gli acquisti di beni sia mensile quanto supera (in almeno uno dei trimestri precedenti) euro 200.000,00 (in luogo dei precedenti euro 50.000,00);
  • che il modello INTRASTAT per gli acquisti di servizi sia mensile quanto supera (in almeno uno dei trimestri precedenti) euro 100.000,00 (in luogo dei precedenti euro 50.000,00).

La presentazione dei modelli relativi alle vendite

Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi resi, rimane la soglia di euro 50.000,00 (riferimento DM 22 febbraio 2010) per determinare se la periodicità sia mensile o trimestrale. Viene innalzata la soglia per la presentazione ai fini statistici. La compilazione della sezione statistica va compilata se l’ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

Disposizioni comuni

Il provvedimento specifica che la verifica del superamento delle soglie deve essere “(…) effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni”, pertanto “il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni”. Se ne deduce, ad esempio, che se un soggetto supera la soglia soltanto per le cessioni di beni, dovrà passare alla periodicità mensile solo per queste.

Infine, per quanto riguarda la compilazione del campo “Codice Servizio” dei Modelli INTRA 2-quater (acquisto servizi) e INTRA 1-quater (cessione servizi), è inoltre prevista una semplificazione, consistente nella riduzione delle cifre da indicare.

I dati statistici, alcune semplificazioni (già in vigore)

I dati statistici sono quelli da riga 5 (per le cessione) / 6 (per gli acquisti), relativi alla natura della transazione e tutti i successivi.

La compilazione dei statistici di cui ai punti 9/10 (valore statistico), 10/11 (condizioni di consegna), 11/12 (modo di trasporto), è prevista per i soggetti di cui all’art. 6, comma 4, del Decreto del 22/02/2010: “I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore ad euro 20.000.000 indicano i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna ed al modo di trasporto nella parte statistica degli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie e, rispettivamente, agli acquisti intracomunitari di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), n. 1) e di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), n. 1)”. Infine, è bene ricordare che l’obbligo di comunicare i dati statistici delle operazioni comunitarie è stato introdotto dal Reg. CE 638/2004 per i soli scambi di beni tra Stati membri, e non anche per le prestazioni di servizi.

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