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Dall’1/01/2018 i commercianti non possono più fare omaggio ai propri clienti dei sacchetti e delle borse di plastica, utilizzate per imballare gli alimenti sfusi (ai fini igienici) o per il trasporto della merce acquistata.

Per semplificare è bene ricordare che:

  1. il divieto riguarda - in generale - ogni esercizio che utilizzi sacchetti di plastica sia monouso che riutilizzabili (quindi, non solo i supermercati);
  2. il divieto non sia applica per le borse di carta, di tessuto o di materiali diversi dai polimeri;
  3. la cessione deve essere esclusivamente a pagamento;
  4. la cessione deve essere assoggetta ad Iva 22%;
  5. deve risultare con indicazione di una voce distinta nello scontrino fiscale o nella fattura emessa;

 

Per i soggetti che applicano la “ventilazione”: l’ammontare del corrispettivo addebitato ai clienti va ricompreso nei corrispettivi da ventilare. Per i soggetti che non applicano la “ventilazione”: l’Iva è determinata mediante lo scorporo applicando l’aliquota al 22%.

1. Le caratteristiche dei sacchetti

La Circolare Ministeriale Ambiente e Tutela del territorio e del mare del 4 gennaio 2018, n. 130, ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alle disposizioni introdotte dall'art. 9-bis, D.L. 20 giugno 2017, n. 91 (convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123), in attuazione degli obblighi contenuti nella direttiva 2015/720/UE in materia di diminuzione dell'utilizzo di borse di plastica. Innanzitutto, la Circolare ha chiarito che sono due i regimi disciplinati dal Legislatore Italiano. Infatti, da un lato, è stata introdotta una disciplina che mantiene un divieto di commercializzazione delle borse in materiale leggero o di maggiore spessore e introduce formalmente il divieto di cessione gratuita già ampiamente praticato dagli operatori del settore su base volontaria dal 2012, dall’altro lato, sono state previste un insieme di norme che gradualmente, a partire dal 1° gennaio 2018, prevedono delle restrizioni alla commercializzazione delle buste di plastica ultraleggere. Tali norme si concretizzano attraverso il divieto delle buste ultraleggere non ecologiche e prevedono, anche per detta tipologia di buste, il divieto di cessione gratuita.

1.1. I sacchetti vietati.

L’Art. 226-bis (Divieti di commercializzazione delle borse di plastica), ha stabilito che: “(…) Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche”:

1. Borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco: a) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari; b) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

2. Borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco: a) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari; b) con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

3. Borse di plastica biodegradabili e compostabili certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità;

4. Borse ultraleggere biodegradabili e compostabili di spessore inferiore a 15 micron, realizzate con almeno il 40% di materia prima rinnovabile, ai fini di igiene fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi, come frutta, verdura ed altri alimenti che non siano già stati preincartati dal produttore.

 

1.2. I sacchetti che possono essere utilizzati

Le borse che, invece, possono essere utilizzate– ai sensi l'art. 226-bis, D. Lgs. 152/2006 – e, quindi, le borse di plastica biodegradabili e compostabili (di cui al punto 3) nonché le borse di plastica riutilizzabili (di cui ai punti 1 e 2), non possono essere distribuite a titolo gratuito e, a tal fine, il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite. Allo stesso modo, l'art. 226-ter, co. 5 del medesimo Decreto, stabilisce che le borse ultraleggere (di cui al punto 4) non possono essere distribuite a titolo gratuito e, a tal fine, il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 del relativo obbligo di pagamento. Data la complessità della materia e date le sanzioni applicabili in caso di utilizzo di sacchetti non conformi, si consiglia di far firmare al proprio fornitore una dichiarazione (come da fac-simile in calce riportata) che attesti la conformità delle borse acquistate, fermo restando che la responsabilità finale rimane in capo all’esercente. In caso di inadempienze sono previste sanzioni da 2.500 a 25.000 euro, con aumento sino a 100.000 euro se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse in plastica.

Clicca il link sottostante per scaricare il PDF del fac simile della dichiaraione di conformità dei sacchetti al quadro normativo vigente.

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