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La Corte di cassazione con ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025, si è pronunciata in merito all’art. 67, DL n. 18 del 2020 che aveva disposto “(…) la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.

La prassi amministrativa in questi anni ha “applicato” questa sospensione, prorogando di 85 giorni il decorso dei termini dell’attività accertativa. Pertanto, se si considera ad esempio un accertamento in tema di redditi (che andrebbe notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi), con l’applicazione dell’art. 67, comma 1, del DL 18/2020, il termine viene spostato in avanti di 85 giorni (facendo slittare la scadenza a fine marzo dell’anno successivo). La tesi che solitamente sosteneva un contribuente era che l’articolo in questione riguardava soltanto le annualità relative all’emergenza epidemiologica.

Sebbene la questione oggetto di analisi da parte della Corte concerneva i termini di prescrizione e non lo spostamento in avanti dei termini di accertamento (si trattava di agenzia delle entrate che si era insinuata al passivo per un credito e la cui domanda era stata respinta per intervenuta prescrizione del credito), la stessa ha preso una posizione rispetto a quest’ultimi.

Secondo la corte “(…) i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, DLgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.

La questione è stata analizzata dopo pochi giorni di nuovo dalla Corte di Cassazione. Nello specifico la C.G.T. di primo grado di Gorizia, con ordinanza depositata il 18 novembre 2024, aveva sollevato, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., la seguente questione pregiudiziale: "se la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori prevista dall'art. 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - il quale stabilisce, al comma 1, che sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori e, al comma 4, che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'art. 12, commi 1 e 3, del DLgs. 24 settembre 2015, n. 159 - operi solo per gli accertamenti il cui termine finale scadeva entro il 31 dicembre 2020 oppure anche per quelli in scadenza negli anni successivi, che erano in corso dall'8 marzo al 31 maggio 2020". La Corte di Cassazione, con decreto 1630 del 23 gennaio 2025 respinge questa questione interpretativa, richiamando quanto specificato dall’ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025.

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