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L’art. 1 commi 436 e seguenti della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha introdotto l’IRES premiale: un agevolazione che si sostanzia nella riduzione dell’aliquota d’imposta al 20% al verificarsi di determinate condizioni per il solo anno 2025. Siamo in attesa – in ogni caso – dell’emanazione delle disposizioni attuative, per le quali non è stato fissato alcun termine.

In sostanza per ottenere questa riduzione devono sussistere le seguenti condizioni:

- accantonamento a riserva di almeno l’80% dell’utile 2024;

- effettuazione di investimenti qualificati in beni materiali e immateriali 4.0 e 5.0 per un ammontare almeno pari al 30% di tali utili accantonati. In ogni caso gli investimenti non devono essere inferiori al 24% dell’utile dell’esercizio 2023 e non devono essere inferiori a 20.000 euro;

- incremento occupazionale nel 2025.

Viene prevista all’art. 1, comma 438 lettera a), della L. 207/2024, una causa di decadenza: la minore imposta pagata deve essere riversata se la quota di utile accantonata viene distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (ovvero per i soggetti solari il 31 dicembre 2026).

In altre parole, risulterebbe possibile anche distribuire ai soci riserve ante 2024 o utili 2025, ma non la riserva dell’80% dell’utile 2024 accantonato appositamente accantonata. Tale posizione merita un chiarimento. C’è inoltre un altro dubbio da risolvere. Si consideri ad esempio il caso di una società che nel 2024 non può accantonare a riserva almeno l’80% perché deve – obbligatoriamente – accantonare la riserva legale o altre riserve previste per legge (come ad esempio quella degli utili valutati su cambi). Sarà necessario chiarire se l’80% possa considerare anche gli accantonamenti non distribuibili.

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