Sentenza della Cassazione n. 24205 del 09/09/2024: l’omessa presentazione della dichiarazione in Italia, o l’omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione Italiana, non fa decadere il diritto al credito.
- Scritto da Dott.ssa Anna Sgambaro

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24205 del 09/09/2024 affronta il caso di un contribuente che svolge l’attività di pilota di aereo per una compagnia che ha la propria direzione effettiva in Portogallo.
I redditi di lavoro dipendente percepiti erano stati assoggettati a ritenuta fiscale in Portogallo. Secondo quanto disposto dall’art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Portogallo, “(…) il ricorrente ritenne di non dichiarare i citati redditi di lavoro dipendente al fisco italiano (…)”.
A seguito dell’adesione del ricorrente alla “(…) procedura di collaborazione volontaria (…) ("voluntary disclosure") per regolarizzare alcune attività finanziarie detenute all'estero (…)” l’Agenzia delle Entrate afferma “(…) l'assoggettamento a tassazione anche in Italia dei redditi percepiti dal ricorrente in Portogallo, visto che la Convenzione italo-portoghese all'art. 15 non prevede l'esclusività della tassazione in Portogallo dei redditi percepiti dal contribuente” .
L’Ufficio, inoltre, “(…) ritenne non riconoscibile il credito per le imposte pagate dal ricorrente in Portogallo, in quanto il relativo reddito percepito all'estero non era stato indicato nella dichiarazione presentata”.
Dopo il perfezionamento del procedimento di collaborazione volontaria, il ricorrente “(…) presentò (…) istanza all'Agenzia delle Entrate per ottenere il rimborso delle imposte versate in Portogallo (…)” e successivamente – stante il silenzio rifiuto presento ricorso.
La Cassazione conclude che il rimborso del credito per le imposte pagate all’estero spetta al ricorrente nonostante la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia. Nello specifico, “(…) con la Convenzione bilaterale sulla doppia imposizione (…) lo Stato italiano, nel caso in cui assoggetti a imposizione elementi di reddito imponibili in Portogallo, si è obbligato nei confronti dello Stato portoghese a "dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Portogallo (…)” Nella realtà, “(…) il meccanismo con cui si evita la doppia imposizione (…) non è la deduzione dalla base imponibile, ma la detrazione dell'imposta assolta all'estero da quella complessivamente (…) dovuta allo Stato italiano”.
“L'obbligo che lo Stato italiano ha assunto nei confronti dello Stato portoghese è un obbligo incondizionato: (…) i contribuenti (…) non devono subire una doppia imposizione”. Non possono esserci “(…) limitazioni non concordate tra gli Stati parti della Convenzione, con la conseguenza che all'odierno ricorrente, che pretende di non subire una doppia imposizione in relazione agli elementi di reddito assoggettati a tassazione sia in Portogallo che in Italia, l'Agenzia delle Entrate non può opporre l'inadempimento degli oneri formali di cui all'art. 165, comma 8, Tuir, perché così facendo esporrebbe lo Stato italiano ad una violazione del diritto internazionale pattizio”.
Inoltre, “(…) l'ordinamento tributario interno, nell'ambito delle imposte sui redditi, contiene delle disposizioni che attribuiscono prevalenza agli accordi internazionali conclusi dall'Italia”. In questo senso l’art. 75 del DPR n. 600/73 e l’art. 169 TUIR per cui prevalgono gli accordi internazionali contro la doppia imposizione, tranne il caso in cui “(…) l'applicazione delle norme dello stesso Tuir sono concretamente più favorevoli al contribuente (…)”.