Le differenze di cambio su valutazione – a partire dal bilancio 2024 - sono rilevanti fiscalmente. Viene meno il doppio bilancio fiscale civile nel 2024 anche per le differenze rilevate nel 2023. Inalterato l’obbligo civile di stanziare una riserva sull’u
- Scritto da Dott.ssa Anna Sgambaro

L'art. 9, comma 1 lett. d) del D.lgs. 192/2024 (Riforma dell'IRPEF e dell'IRES in attuazione della L. 111/2023 di delega fiscale) pubblicato in G.U. 16.12.2024 n. 294, ha abrogato il comma 3 dell’art. 110 del TUIR.
Tale articolo, nella versione in vigore fino al 30/12/2024 prevedeva che: “la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della data di chiusura dell'esercizio delle attività e delle passività per le quali il rischio di cambio è coperto, qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio”.
Le differenze di cambio da valutazione (rilevate in applicazione del principio contabile OIC 26) iscritte in bilancio fino al 31/12/23, pertanto, erano irrilevanti fiscalmente. Esisteva quindi un doppio binario civilistico-fiscale per gli utili/perdite su cambi non realizzati, ma risultanti dalla valutazione al tasso di cambio di fine esercizio (calcolati sui crediti e debiti in valuta). Dal punto di vista contabile si doveva procedere con lo stanziamento della seguente fiscalità differita:
- imposte anticipate in caso di perdite su cambi da valutazione (variazione in aumento);
- imposte differite in caso di utili su cambi da valutazione (variazione in diminuzione).
Per effetto dell’avvenuta abrogazione del comma summenzionato, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (art. 13, comma 1, del D.lgs. 192/2024), viene meno questo doppio binario e le differenze su cambi di valutazione sono deduci/imponibili.
Inoltre, come disposto dal medesimo articolo 13 al comma 4, le differenze su cambi iscritte “(…) nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023” per le quali valeva l’applicazione dell’art. 110, comma 3, TUIR concorrono “(…) alla formazione dell'imponibile del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023”. Pertanto, nel 2024 diventano fiscalmente rilevanti ai fini fiscali tutte le differenze su cambi contabilizzate al 31 dicembre 2023 senza l’allungamento del doppio binario civilistico-fiscale fino all'estinzione della posta valutativa.
Rimangono inalterate le disposizioni civili (’art. 2426, comma 1, n. 8-bis c.c.): la contabilizzazione di un utile netto risultante dalla valutazione secondo i tassi di fine esercizio, determina l’obbligo di accantonare parte dell’utile di esercizio in una riserva non distribuibile