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La legge di bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024 n. 207), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 43/L della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. bonus casa - art. 16 bis del TUIR), riqualificazione energetica (all’art. 14 del DL 63/2013 - ecobonus) e sismabonus (art. 16 co. 1-bis ss TUIR) ha previsto un regime transitorio (cfr. articolo detrazioni – bozza DDL di bilancio – regime transitorio).

Nello specifico per le spese sostenute nel 2025, 2026 e 2027 viene introdotto un regime transitorio (uguale per tutte queste agevolazioni) che prevede diverse aliquote in ragione dell’anno di sostenimento della spesa e del tipo di abitazione in cui viene effettuato l’intervento (abitazione principale o meno). Pertanto, per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica e sismabonus (compreso acquisiti) le aliquote sono del 50% per il 2025 e del 36% nei successivi anni, se l’unità è adibita ad abitazione principale (il limite di spesa è pari a euro 96.000,00). Nel caso in cui, invece, l’unità non sia adibita ad abitazione principale le aliquote scendono al 36% per il 2025 e al 30% per gli altri anni (invariato il limite di spesa).

Non rientrano invece tra gli interventi oggetto di agevolazione di recupero del patrimonio edilizio – a partire dal 1 gennaio 2025 - le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Tali interventi non godono nemmeno più dell’agevolazione “ecobonus” (tale limitazione si è resa necessaria per attuare la direttiva Ue 2024/1275 del Parlamento europeo nota come direttiva “Case green”) Ai sensi dell’art. 16-bis co. 3-bis del TUIR, invece, la detrazione continua a spettare nella misura del 50% per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Vi sono infine alcuni dubbi in merito alla detrazione IRPEF prevista per l’acquisto/realizzazione di un box auto – posto auto, prevista all’articolo 16-bis, comma 1 lett. d) del TUIR (norma sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, c.d. bonus casa). Come sopra indicato a partire dal 2025 le detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio competono – nella misura del 50% - per interventi su unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Non c’è – letteralmente – nella norma alcun riferimento al concetto di pertinenza. E’ possibile quindi usufruire dell’agevolazione relativa al box auto nella misura massima del 50% per il 2025? Servono chiarimenti in merito. Infatti, da un lato le norme relative alle agevolazioni fiscali non possono essere oggetto di interpretazione estensiva, dall’altra è vero che per usufruire dell’agevolazione è necessaria la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box/posto auto.

In merito al c.d. bonus mobili (art. 16, comma 2 del DL 63/2013) lo stesso - legato all’immobile oggetto di ristrutturazione - risulta prorogato per l’anno 2025 e rimane sempre definito nella misura del 50%, (limite di spesa euro 5.000,00).

Infine viene riconosciuto per l’anno 2025 un contributo del 30% del costo di acquisto di un elettrodomestico, nel limite di euro 100,00 di spesa per ciascun elettrodomestico. Tale limite viene portato a 200,00 per nucleo familiare con ISEE inferiore a 25.000,00 euro annui. L’elettrodomestico acquistato deve avere una classe di efficienza energetica non inferiore a B, deve essere prodotto in UE e l’elettrodomestico sostituito deve essere smaltito. I criteri, le modalità e i termini per l’erogazione del contributo saranno definiti con un successivo DM.

Le spese sostenute nel 2023 e relative al superbonus (nella misura del 110% o del 90% a seconda dei casi) possono essere spalmate in 10 quote annuali. Tale opzione può essere esercitata – ed è irrevocabile - nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d’imposta 2023, che – in deroga all’art. 2 co. 8 del DPR 322/98 – può essere spedita entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga una maggiore imposta dovuta, inoltre, l’eccedenza potrà essere versata “senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024”.

In merito all’art. 119, comma 8-bis, del DL 34/2020 – che disciplina il superbonus per gli interventi effettuati sui condomini e su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario - vengono introdotti ulteriori requisiti per poter beneficiare del superbonus nella misura del 65% per il 2025. Nello specifico per le spese sostenute nel 2025 è possibile usufruire della detrazione nella misura del 65% solo se:

- è stata presentata la CILAS entro il 15/10/2024;

- è stata presentata la CILAS e sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomìni entro il 15/10/2024;

- sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici entro il 15/10/2024.

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