Riordino delle detrazioni: i limiti massimo di spese detraibili per le persone fisiche parte per le spese sostenute dal 1 gennaio 2025
- Scritto da Dott.ssa Anna Sgambaro

Il DDL di bilancio 2025 prevede – salvo future modifiche al testo normativo apportate nel corso dell’iter di approvazione della legge – l’introduzione di un nuovo articolo (16-ter del TUIR) destinato al Riordino delle detrazioni.
Nello specifico per le persone fisiche con redditi superiori a euro 75.000,00 viene stabilito un limite massimo di spese detraibili.
Pertanto, per le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2025 (con esclusione delle spese sanitarie, degli interessi passivi pagati in dipendenza di contratti di mutuo stipulati fino al 31/12/2024 per ristrutturare o per comprare l’abitazione principale) verrebbe stabilito un limite massimo di spese agevolabili complessivo.
Questo limite massimo colpisce le seguenti spese:
- gli investimenti in start up innovative che danno diritto ad una detrazione del 3%, come previsto dall’art. 29 del DL 179/2012 e quelle in imprese sociali ai sensi del D.lgs. 112/2017;
- tutti gli oneri previsti dall’art. 15 del TUIR, quali ad esempio i compensi corrisposti a mediatori immobiliari in relazione all’acquisto dell’abitazione principale, le spese funebri, le spese sostenute dai soggetti sordomuti per i servizi di interpretariato, le spese per l’istruzione universitaria e di frequenza scolastica, le spese sostenute in favore dei soggetti con DSA, i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente, i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza, i premi assicurativi aventi come oggetto il rischio di eventi calamitosi relativamente a unità immobiliari a uso abitativo, le erogazioni liberali a favore di determinati soggetti, le spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, le spese per i canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede”, le spese per gli addetti all’assistenza (c.d. “badanti”) delle persone non autosufficienti, le spese per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico e le spese per il mantenimento dei cani guida dei non vedenti;
- tutte le spese relative a interventi “edilizi” (es. “bonus casa”, “sismabonus”, “ecobonus”, superbonus, bonus mobili, “bonus barriere 75%, ecc.), comprese quelle spettanti per l’acquisto di determinate unità immobiliari (“bonus casa acquisti”, “sismabonus acquisti” e acquisti di box auto);
- tutte quelle previste dall’art. 16 del TUIR per i canoni di locazione degli immobili e per l’affitto di terreni agricoli ai giovani;
- tutte quelle spettanti per le erogazioni liberali a favore di determinati soggetti (es. partiti politici, popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari, ospedale Galliera di Genova, Biennale di Venezia, ecc.) ed a favore degli enti del Terzo settore;
- tutte le spese agevolate da altre norme come ad esempio le spese per asili nido, le spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi e, last but not the least, le spese sostenute per investimenti in start up innovative e le spese per investimenti nel capitale sociale dell’impresa sociale.
Nello specifico vengono fissati i seguenti importi di spesa detraibile:
- se il reddito complessivo del contribuente supera euro 75.000,00, il limite “base” è pari a euro 14.000,00;
- se il reddito complessivo del contribuente supera euro 100.000,00, il limite “base” è pari a euro 8.000,00.
Il limite di spesa detraibile viene poi calcolato applicando all’importo “base” un coefficiente che dipende dal numero di figli fiscalmente a carico.
Il coefficiente è pari a:
- 0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;
- 0,70, con un figlio a carico; - 0,85, con due figli a carico;
- 1, con più di due figli a carico o almeno un figlio disabile (rilevano i figli presenti nel nucleo familiare del contribuente, che sono fiscalmente a carico).
Sono fatte salve le detrazioni per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 – per le quali la detrazione è ripartita in più rate annuali (es. per interventi “edilizi”).
In questo quadro che, salvo modifiche nell’iter di approvazione, riguarderà le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, permane anche la parametrazione introdotta dall’art. 15 comma 3-bis del TUIR a decorrere dall’anno 2020 che colpisce i redditi superiori a 120.000 euro e inferiori a 240.000.