Bilancio abbreviato e micro: aumentano le soglie. Non definita la data di entrata in vigore.
- Scritto da Dott.ssa Anna Sgambaro

L’articolo 16 del D.lgs. 6 settembre 2024 n. 125, in attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/2775 del 17 ottobre 2023, è intervenuto sui limiti dimensionali previsti per la redazione del bilancio d’esercizio in forma micro e abbreviata, oltre che i limiti per il bilancio consolidato.
Il decreto, che entrerà in vigore il 24 settembre 2024, non dà alcuna indicazione circa la decorrenza della norma. L'unico riferimento ad oggi presente è contenuto all’art. 2 della direttiva delegata (UE) 2023/2775 che prevede “(…) gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 24 dicembre 2024. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva. In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono consentire alle imprese di applicare tali disposizioni per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva”.
Per quanto riguarda le nuove soglie l’intervento riguarda:
- l’art. 2435 – bis, così modificato “(…) le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 (…)” (in precedenza 4.400.000 euro);
2) "(…) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 (…)” (in precedenza 8.800.000 euro);
3) "(…) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità”.
- l’art. 2435 – ter c.c., così modificato “(…) sono considerate micro imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro (…)” (in precedenza 175.000 euro);
2) “(…) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (…)” (in precedenza era 350.000 euro);
3) “(…) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità”.
- l’art. 27, comma 1 del D.lgs. 127/91, così modificato: “non sono soggette all'obbligo (…)” di redazione del bilancio consolidato “(…) le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
a) 25.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali (…)" (in precedenza 20.000.000 euro);
“(…) b) 50.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (…)" (in precedenza 40.000.000 euro);
“(…) c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio”.