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Dichiarazione omessa e credito Iva

Con la sentenza n. 17757 dell’8 settembre 2016 i giudici di legittimità hanno affermato che “la neutralità dell’imposizione armonizzata

sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta - risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione (…)”. Ne consegue che “(…) l’esercizio del diritto di detrazione dell’eccedenza IVA, che deve essere tutelato in modo sostanziale ed effettivo, va dunque riconosciuto a fronte di una reale operazione sottostante, la cui prova certa può essere acquisita dai dati risultanti dalle fatture o da altro documento equivalente, come, ad esempio, la documentazione contabile, essendo, invece, a tal fine poco rilevante l’osservanza degli obblighi dichiarativi”.

La suprema Corte con sentenza n. 37146/2021 è ritornata sull’argomento stabilendo che “l’omessa presentazione della dichiarazione IVA non fa perdere il diritto alla detrazione del credito maturato nel corso del medesimo anno, nell’ipotesi in cui lo stesso credito venga, come nella specie, ripreso ed indicato nella dichiarazione IVA dell’anno successivo”.

In merito alla natura della violazione “l’omessa presentazione della dichiarazione IVA, sebbene non faccia perdere il diritto alla detrazione del credito maturato nel corso del medesimo anno, nell’ipotesi in cui lo stesso credito venga ripreso ed indicato nella dichiarazione IVA dell’anno successivo, non integra una violazione meramente formale non punibile ma è sanzionabile ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 in quanto comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio, nel periodo infrannuale”.

La sentenza della Cass. civ. Sez. V, 12 maggio 2022, n. 15060, richiamata la sentenza n. 17757/2016 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ricorda che: “(…) il contribuente può limitarsi a documentare la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto all’eccedenza detraibile di cui all’art. 17 della Direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 (c.d. Sesta Direttiva), anche in assenza dei requisiti formali per il riconoscimento di tale diritto e, quindi, anche in caso di dichiarazione omessa”.

La corte segnale che: “(…) le Sezioni Unite sull’IVA impongono una condizione alla detraibilità giudiziale dell’eccedenza, e cioè che la detrazione venga esercitata entro il termine previsto dall’art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, vale a dire entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (viene, infatti, richiamato l’art. 19, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, applicabile ratione temporis: in proposito, si rimanda all’ampia motivazione di Cass. n. del 20051 dell’ 11/08/2017; conf. Cass. n. 19938 del 27/07/2018)”.

Dello stesso tenore la sentenza n. 9739 della Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 09/03/2023) 12/04/2023 secondo cui “(…) nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria (…) recuperi, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, 54 bis, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed in tale modo viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, atteso che, da un lato, il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, da un altro, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria (Cass., Sez. 5, 5.12.2018, n. 31433).” Rileva comunque che “(…) l'omessa presentazione della dichiarazione I.V.A., pure a fronte del successivo riconoscimento del credito, non tocca la sorte di sanzioni ed interessi, che restano comunque dovuti dal contribuente”.

Conclusioni

Il contribuente dovrà presentare la dichiarazione IVA 2023 (che si considera comunque omessa) compilando il quadro VH per l’omessa comunicazione LIPE. Le sanzioni relative all’omessa dichiarazione IVA verranno liquidate in misura fissa dall’Agenzia delle entrate. Tale adempimento dovrà essere effettuato entro il termine previsto per la presentazione del modello IVA 2024. Il credito esposto nel quadro VL non comprenderà (ovviamente) quanto non versato a titolo di debito nelle liquidazioni. Tale credito potrà essere utilizzato per determinale il valore delle liquidazioni del 2023 (Iva su Iva).

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