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Secondo quanto disposto dall’articolo 5, comma 7 del DL 146/20217 “i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo

(…) maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti”.

La possibilità di riversare l'imposta (come indicato nel successivo comma 8) è rivolta a soggetti che “(…) abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo (…)”, mentre “(…) l'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente (…)”.

Chi usufruisce di questa procedura ha la non punibilità penale e lo stralcio delle sanzioni amministrative.

Il termine per usufruire di questa procedura di riversamento è stato prorogato dalla DL 145/2023 (convertito dalla L 191/2023) al 30 luglio 2024.

Lo stesso articolo, al comma 12 (ultimo periodo) prevede che “(…) In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017”. Pertanto, per i crediti di imposta per ricerca e sviluppo - utilizzati negli anni 2016 e 2017 – per i quali si possa usufruire della procedura di riversamento, l’Amministrazione Finanziaria ha un ulteriore anno per emettere un avviso di recupero.

L’indebito utilizzo del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, alla luce anche della recente giurisprudenza in tema di crediti d’imposta inesistenti (cfr “Crediti non spettanti e non esistenti: la Cassazione torna sul tema per affermare la distinzione. Gli elementi costitutivi”), potrebbe qualificarsi come credito inesistente. Il termine per la notifica degli avvisi di recupero, pertanto, è il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito in compensazione.

Considerato quanto sopra evidenziato, il termine per rettificare l’utilizzo nel 2016 e nel 2017 di crediti per ricerca e sviluppo (per i quali si poteva accedere alla procedura di riversamento), viene spostato di un ulteriore anno, dovendo riferirsi pertanto al 31 dicembre del nono anno successivo all'utilizzo del credito. I termini quindi per gli anni 2016 e 2017 sono il 31 dicembre 2025 e il 31 dicembre 2026.

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