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Secondo quanto disposto dall’articolo 121, comma 4, del D.L. 34/2020 ai soggetti di cui al comma 1 ovvero c

oloro che sostengono spese per gli interventi su immobili (interventi indicati al comma 2 del medesimo articolo per i quali si può procedere con le opzioni di cessione/sconto) si applicano ai fini del controllo “(…) le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti (…)” del D.P.R. 600/73.

Il successivo comma 5 del decreto prevede che: “qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1”. Tale importo è maggiorato degli interessi “(…) di cui all'articolo 20 (...) del DPR 602/1973 (…)” e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, ha precisato che “(…) i crediti illegittimamente compensati sono oggetto di recupero sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 121 del decreto Rilancio, ferma restando la possibilità di ravvedimento ex articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997”.

L’autore della violazione, pertanto, è individuato nel soggetto beneficiario. La sanzione applicata è quella relativa all'omesso versamento o al riconoscimento di credito d’imposta non spettante, per effetto dell’utilizzo di una detrazione d’imposta non spettante o inesistente. 

Il primo riferimento ai fornitori e ai soggetti cessionari lo troviamo al comma 4 dov’è previsto che “(…) rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta”.

Il comma 6 poi prevede che: “il recupero dell'importo di cui al comma 5 (…) in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (…)” determina “(…) anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi”. Quindi, la violazione che consegue alla verifica della mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione/credito d’imposta “ricade” anche sul fornitore/cessionario qualora sia riscontrato il concorso nella violazione con dolo o colpa grave. Pertanto, concorrendo nella stessa violazione, anche il fornitore/cessionario “(…) soggiace alla sanzione per questa disposta” (art. 9 del D.lgs. 472/97).

In quale momento si configura la violazione? Nella risoluzione 440 del 2023 l’Agenzia delle entrate ha precisato che:

- “(…) ove l’agevolazione venga fruita come detrazione direttamente dal beneficiario in sede di dichiarazione, la violazioni si configura in ciascuna annualità nella quale la stessa viene esposta in dichiarazione ed utilizzata”;

- “(…) ove, invece, l’utilizzo della detrazione avvenga mediante esercizio dell’opzione di cessione a terzi del corrispondente credito, la violazione di configura solo nel momento in cui il credito ceduto è indebitamente utilizzato in compensazione da parte del cessionario, e cioè quando si concretizza il danno erariale”.

Nel secondo caso, se manca il concorso in violazione, sarà il cedente (beneficiario originario dell’agevolazione fiscale) a dover rispondere per l’indebito utilizzo in compensazione da parte del cessionario del credito e a dover riversare l’imposta, oltre gli interessi e le sanzioni. “Ciò comporta la necessità di doversi coordinare con il cessionario al fine di sapere se i crediti ceduti sono stati effettivamente utilizzati in compensazione”.

Sul tema la circolare 33 del 6 ottobre 2022 ricorda il contenuto dell'articolo 10 del D.lgs. 472/1997, che prevede la figura dell'autore mediato e disciplina le ipotesi di non colpevolezza dell'autore materiale, stabilendo che “salva l'applicazione dell'articolo 9 chi, con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapace, anche in via transitoria, di intendere e di volere, determina la commissione di una violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale”. L’articolo 10 potrebbe essere uno spunto interessante a difesa del contribuente beneficiario in tutti i casi in cui lo stesso sia stato indotto dal general contractor ad esercitare l’opzione senza la presenza dei presupposti.

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