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La clausola di salvaguardia per gli interventi superbonus (decreto superbonus): non viene recuperato il credito ceduto/scontato se i lavori dopo il 31/12/2023 non vengono completati.

Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2023, n. 212 “(…) Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (…) per le quali è stata esercitata l'opzione (…)” (cessione del credito/sconto in fattura) “(…) sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati (…) fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche (…)”.

Viene pertanto introdotta una clausola di salvaguardia per gli interventi realizzati e ceduti/scontati in base a SAL fino al 31 dicembre 2023, in caso di mancato completamento dei lavori.

Rimane comunque invariata l’applicazione “(…) dell’articolo 121 commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta”. L’agenzia pertanto, ai fini dei controlli, ha i poteri e le attribuzioni previste dagli articolo 31 e successivi del DPR 600/73. Inoltre “(…) I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede (…) alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta (…)”. In caso di verifica di insussistenza dei requisiti (anche parziale) “(…) l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante (…). L'importo (…) è maggiorato degli interessi (…) e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”. Il recupero dell'importo "(…) è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario (…) ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo (…) e dei relativi interessi” .

Il decreto prevede infine un contributo a favore dei condòmini a basso reddito (reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro) per le spese sostenute dal 1 gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 (con superbonus 70%) con interventi che al 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento non inferiore al 60%. Il contributo è erogato nei limiti delle risorse disponibili secondo le modalità previste da con decreto del MEF da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.

Le opzioni (decreto superbonus)

L’articolo 2 del decreto superbonus prevede che a partire dall’entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2023) venga modificato l’articolo 2, comma 2, lettera c) del D.L. 11/2023 che prevede uno dei casi di deroga al divieto di opzione (cessione del credito/sconto in fattura).

Ricordiamo che l’articolo 2, comma 1, del D.L. 11/2023 introduce il divieto di opzione. Tale divieto non opera in alcuni casi specifici tra i quali – come indicato dal 2 comma lettera c) - per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici (relativi alle zone sismiche 1, 2 e 3) compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 11 del 2023, risultavano approvati dalle amministrazioni comunali.

Il riferimento ai piani di recupero approvati dalle amministrazioni comunali ha comportato diversi “blocchi” all’esercizio dell’opzione.

La nuova formulazione dell’articolo, introdotta dal decreto superbonus, prevede che il divieto di opzione si riferisca “(…) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi”.

Interventi edilizi su immobili abitativi colpiti da eventi sismici

Gli interventi edilizi su immobili abitativi situati in comuni colpiti (a partire dal 1 aprile 2009) da eventi sismici e danneggiati dal sisma continuano a “maturare” il bonus edilizio nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Il danno da sisma – con esisto di inagibilità B, C o E - deve risultare da nesso di casualità rilevato dalla scheda di “Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica” o documento simile.

Nessun blocco per quanto concerne la possibilità di esercizio delle opzioni.

L’unica novità introdotta dall’art. 2, comma 2, del D.L. 212/2023 concerne l’obbligo per i contribuenti che sostengono questi interventi “(…) in relazione alle spese per interventi avviati successivamente all’entrata in vigore del nuovo decreto (…)” di stipulare entro un anno dalla conclusione dei lavori “(…) contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma”. Non sembra esserci alcuna sanzione/ decadenza dall’agevolazione in caso di inadempimento. In ogni caso l’entrata in vigore della norma presuppone l’emanazione di un decreto da parte del Ministero.

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